Tra le diverse misure previste dal testo della Legge di stabilità 2016, spicca quella relativa ai c.d. “super ammortamenti”. I commi da 91 a 97 dell’art.1 prevedono, infatti, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140% in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono, inoltre, maggiorati del 40% i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
ATTENZIONE – La disposizione ha effetti esclusivamente dal punto di vista fiscale, senza impattare sul bilancio, consentendo la determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES. Con il super ammortamento, in sostanza, si introduce una deduzione extra-contabile del 40%, che dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del bene (periodo di ammortamento o di deduzione dei canoni di leasing). |
Il dettato normativo considera quale parametro per la determinazione dei maxi ammortamenti il costo fiscalmente riconosciuto, vale a dire il costo rilevante ai fini fiscali; non viene, invece, fatto alcun richiamo a nozioni di tipo civilistico, quale il costo storico. Questi sono alcuni dei rilevanti chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle finanze, in risposta alle osservazioni effettuate dai tecnici del Servizio bilancio del Senato al Ddl. di stabilità 2016.
Il MEF precisa che, poiché la disposizione si sostanzia in una variazione in diminuzione – presumibilmente al rigo RF43 per le società di capitali – da apportare in sede di dichiarazione dei redditi, la stessa non ha alcun effetto sotto il profilo civilistico o contabile, fatta eccezione ovviamente per le minori imposte.
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