I contribuenti che hanno avviato un’attività prima del 2015 aderendo al “regime dei minimi” non possono fruire della nuova agevolazione per le “start up” prevista nel regime forfettario. Tali contribuenti per poter continuare a godere dell’imposta sostitutiva del 5% devono rimanere nel “regime dei minimi” fino alla sua naturale scadenza.
I contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 e che intraprendono un’attività “nuova” godono di un’imposta sostituiva più bassa rispetto a quella prevista ordinariamente.
In particolare la legge di stabilità di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, solo nell’ipotesi di inizio di una nuova attività.
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