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Fatture false. Condanna senza attenuante

25 Febbraio 2014silvanaNews

Cassazione Penale sentenza del 24 febbraio 2014

Ai reati tributari non si applica l’attenuante della speciale tenuità del danno. È il principio di diritto riaffermato dalla Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale con la sentenza 24 febbraio 2014 n. 8677.

Il caso.
La Corte d’appello di Lecce condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, un imprenditore riconosciuto responsabile del reato di cui all’articolo 2 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Dal che il ricorso per cassazione in cui l’imputato ha lamentato, tra l’altro, la violazione della legge penale e, segnatamente, dell’articolo 62 comma 4 c.p. per non avere la Corte territoriale applicato l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Agli Ermellini tale doglianza è apparsa infondata.

Osservazioni della S.C.
È indirizzo consolidato della Terza Sezione Penale del Palazzaccio che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è inapplicabile nell’ambito dei reati tributari (ma anche dei reati doganali, quali il contrabbando, che hanno sempre riferimento alla riscossione di tributi), non trattandosi di illeciti che offendono il patrimonio dello Stato, bensì l’interesse pubblico all’osservanza dell’obbligo dei cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (Cost. art. 53). “Da qui – dice la S.C. – l’infondatezza della attenuazione della pena in relazione alla entità, più o meno lieve, del danno che si pretenderebbe arrecato all’Erario” (cfr. sentenze 98098 del 1993, n. 13843 del 2002 e n. 34912 del 2004).

Questa interpretazione, peraltro, trova conferma nel rigore punitivo delle disposizioni introdotte di recente dalla Legge n. 148 del 2011 le quali hanno eliminato forme di attenuanti legate all’entità della somma sottratta all’imposizione, con ciò lasciando intendere (il legislatore) che la vera tutela da apprestare non è tanto quella di salvaguardare il patrimonio della Stato, quanto l’obbligo indifferenziato per i contribuenti di concorrere alle spese, attraverso “condotte virtuose di versamento delle imposte dovute”.

La S.C. fa però una precisazione: il legislatore speciale ha previsto la possibilità di una mitigazione della pena in caso di condanna per reati tributari (art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000), introducendo una speciale ipotesi di risarcimento del danno conseguente al pagamento del debito tributario, anche se la riduzione originariamente prevista fino alla metà è stata, tre anni fa, circoscritta a un terzo per effetto della Legge 148 citata.

Condanna alle spese.
Di questi principi di diritto, ad avviso dei giudici di legittimità, ha fatto buon governo il giudice del merito, sicché la sentenza gravata è stata confermata. Al ricorrente non resta che pagare le spese processuali.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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