Ricordiamo che l’accordo FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act), tra Stati Uniti d’America e Repubblica Italiana è stato ratificato in data 18.06.2015 ed è operativo dall’anno 2014.
In particolare, si tratta di un accordo che prevede lo scambio reciproco di informazioni di natura finanziaria allo scopo di contrastare l’evasione fiscale posta in essere da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane ed a sua volta da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi.
L’adozione del Provvedimento del 23.03.2017 si è resa necessaria a seguito delle modifiche del tracciato da utilizzare per l’invio delle informazioni apportate dall’Internal Revenue Service statunitense a decorrere dal 01 gennaio 2017.
Tale modifica ha conseguentemente comportato un adeguamento degli allegati tecnici contenuti nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 106541 del 07.08.2015.
Tale Provvedimento prevedeva anche all’art. 3 “termini per la comunicazione” che la stessa dovesse essere trasmessa annualmente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello al quale le informazioni trasmesse si riferivano.
Per quanto sopra le informazioni relative all’anno 2016 avrebbero dovuto essere trasmesse entro il 30.04.2017.
A seguito delle modifiche e pertanto dell’adeguamento dei tracciati di trasmissione, il termine per l’invio delle informazioni relative all’anno 2016, per effetto del Provvedimento Agenzia delle Entrate del 23.03.2017 dovrà intendersi prorogato al 31.05.2017.
Al Provvedimento sono allegati e conseguentemente pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
Per completezza di informazioni ricordiamo che l’accordo FACTA prevede che le istituzioni finanziarie italiane:
Le informazioni che devono essere trasmesse sono quelle considerate essenziali per attuare uno scambio efficace di informazioni, ovvero:
Con riferimento alle informazioni da fornire, quelle richieste per la prima annualità di entrata in vigore dell’Accordo (2014) sono state successivamente ampliate in relazione alle annualità successive (2015 e 2016).
Nella fattispecie, in relazione al 2015, sono state richieste le seguenti ulteriori informazioni relative a:
Si deve altresì segnalare l’ammontare complessivo di eventuali pagamenti (a favore del titolare del conto) effettuati a titolo proventi per operazioni di vendita o di riscatto di beni patrimoniali.
Con riferimento invece all’anno 2016 sono state introdotte le informazioni relativea:
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