L’esercizio dell’opzione comportava il versamento di un imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP, nella misura pari al 8% da applicare sulla plusvalenza generata per via della differenza tra valore normale del bene estromesso ed il suo valore fiscalmente riconosciuto. Con riferimento al valore normale, il contribuente può scegliere alternativamente tra valore di mercato (ai sensi dell’art. 9 TUIR) oppure valore catastale (dato dalla rendita catastale rivalutata del 5%, o del 25% per i terreni, e moltiplicata per il coefficiente previsto ai fini dell’imposta di registro di cui all’art. 52, DPR n. 131/86). La predetta imposta era da versarsi in due rate, di cui la prima (pari al 60% dell’importo complessivamente dovuto) era da pagare entro il 30/11/2016 (ravvedibile) e la seconda (pari al restante 40%) è da pagare entro giugno di quest’anno (anch’essa ravvedibile).
L’estromissione 2016 si perfeziona, tuttavia, con l’indicazione nel Modello Redditi PF/2017 (periodo d’imposta 2016) dove riportare il valore normale e fiscale del bene estromesso (Rigo RQ81) e l’imposta sostitutiva dovuta (RQ82).
La riapertura per il 2017 – Con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), sono stati riaperti i termini per l’estromissione, in particolare il Legislatore consente all’imprenditore (individuale) di estromettere dalla sfera imprenditoriale anche gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2016, con comportamento concludente da assumersi entro il 31/05/2017. Anche per l’estromissione 2017 sarà dovuta l’imposta sostitutiva pari al 8% della differenza tra valore normale del bene estromesso e suo valore fiscale, da versare in due rate di cui la prima (60%) entro il 30/11/2017 e la seconda (40%) entro il 16/06/2018. L’immobile (estromesso) fuoriesce dalla sfera imprenditoriale per entrare in quella personale (con effetto retroattivo dal 1/1/2017), ed il tutto si perfezionerà con l’indicazione nel Modello Redditi PF/2018.
Il requisito soggettivo – Sull’estromissione edizione 2016 era intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E/2016 ed (in assenza di altro documento di prassi riferita all’edizione 2017) sono da ritenersi validi anche per quest’anno gli stessi chiarimenti. E’ importante soffermarsi, anche sulla base delle precisazioni contenute nella predetta circolare, sul requisito soggettivo da rispettare per potere esercitare l’opzione di estromissione.
In primo luogo c’è da osservare che l’estromissione 2017 (come quella del 2016) può riguardare esclusivamente l’imprenditore individuale, quindi, ne sono escluse le società e gli ENC. Non possono altresì ricorrere all’estromissione gli esercenti arti e professioni. Sono da ritenersi ammissibili, invece, gli imprenditori che operano in regime di vantaggio o forfettario e le imprese familiari.
Ad ogni modo, è necessario che l’imprenditore individuale sia in attività al 31 ottobre 2016 e al 1° gennaio 2017. Dunque, deve sussistere la qualifica imprenditoriale sia al 31 ottobre 2016 (data in cui l’immobile da estromettere deve risultare strumentale e quindi in possesso dell’imprenditore) sia alla data del 1° gennaio 2017 (data a partire dalla quale ha effetto l’estromissione).
A tal proposito, rifacendosi alla Circolare n. 39/E/2008, è possibile definire in quali casi si intende persa la qualifica di imprenditore e quindi di conseguenza essere esclusi dall’estromissione. Così, ad esempio non potrà accedere all’estromissione 2017 l’Imprenditore individuale che ha cessato l’attività al 31/12/2016 oppure l’imprenditore individuale che ha concesso l’unica azienda in affitto o in usufrutto prima del 1° gennaio 2017 (in tal caso, infatti, si considera persa la qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. h) D.P.R. n. 917/1986.
Potrà, invece, accedere all’estromissione 2017, ad esempio, l’imprenditore individuale che alla data del 1° gennaio 2017 risulta in liquidazione non ancora conclusa (durante la fase di liquidazione, infatti, si conserva la qualifica di imprenditore).
Sulla base delle precisazioni contenute nella Circolare 26/E, è da ritenersi che l’estromissione 2017 possa essere effettuata anche dall’erede dell’imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2016, a condizione che l’opzione sia esercitata dall’erede stesso che abbia proseguito l’attività del de cuius in forma individuale. Analoga facoltà è concessa anche al donatario dell’azienda che abbia proseguito l’attività imprenditoriale del donante; in tal caso si ricorda che ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del TUIR, l’azienda è assunta ai medesimi valori riconosciuti nei confronti del dante causa.
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