Ancora pochissimi giorni per fronteggiare l’invio dei Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (spesometro) relativo al secondo semestre 2017 e per correggere gli invii effettuati con riferimento al primo semestre senza sanzioni (D.L. 148/2017).
Andiamo pertanto a riassumere un’ultima volta i tratti salienti dell’adempimento.
Chi e cosa – Devono inviare lo spesometro passivo tutti i titolari di partita IVA che abbiano contabilizzato fatture di acquisto, acquisti intracomunitari o bolle doganali nel II semestre 2017. Non devono essere comunicati documenti di spesa che abbiano quale controparte un soggetto non titolare di posizione IVA o non identificato all’estero, ovvero “privati”, anche se annotati sul registro degli acquisti.
Devono inviare lo spesometro attivo tutti i titolari di partita IVA con riferimento alle fatture emesse che sono state registrate, o avrebbero dovuto essere registrate nel periodo di riferimento. Per quanto riguarda l’aspetto attivo i corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali) non sono oggetto di comunicazione, indipendentemente dall’importo, mentre le fatture emesse, di qualsiasi importo e indipendentemente dalla modalità di annotazione devono essere tutte singolarmente inviate (quindi, anche quelle annotate sul registro dei corrispettivi). Per quanto riguarda i regimi che consentono un’annotazione differita rispetto alla data di emissione (autotrasportatori, agenzie di viaggio), le fatture devono essere comunicate in base alla data di annotazione, e non di emissione.
Soggetti esonerati – Non sono tenuti all’adempimento i contribuenti minimi e forfettari (ma le fatture ricevute da contribuenti “normali” da tali soggetti devono comunque essere incluse nella Comunicazione Dati delle Fatture Ricevute).
Sono altresì esonerati gli agricoltori in regime di esenzione, ma solo se svolgono attività prevalentemente in territorio montano, diversamente dovranno comunicare l’aspetto attivo sulla scorta delle copie delle autofatture rilasciate dai loro clienti.
Le associazioni sportive dilettantistiche e similari in regime di 398/91 devono inviare solo lo spesometro attivo per quanto riguarda le operazioni commerciali eventualmente poste in essere. Nulla deve essere inviato sotto l’aspetto passivo poiché tali soggetti sono esonerati dalla contabilizzazione delle fatture passive.
Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla trasmissione di Tessera Sanitaria, le fatture già comunicate in tale sede possono non essere nuovamente inviate in sede di spesometro.
Modalità di comunicazione – A seguito delle semplificazioni introdotte con il D.L. 148/2017 devono essere comunicati esclusivamente la partita IVA della controparte, la data ed il numero della fattura, base imponibile, aliquota IVA (in assenza codice Natura in apposito campo), imposta.
Le operazioni annotate con il meccanismo del reverse charge devono essere riportate solo nella comunicazione relativa agli acquisti, esponendo aliquota e imposta come risultanti dall’integrazione operata e codice natura N6. Il medesimo meccanismo si rende applicabile agli acquisti intracomunitari.
E’ ora possibile comunicare unitariamente le operazioni di importo inferiore a 300 euro annotate cumulativamente in contabilità con il “documento riepilogativo”. Posto che è possibile anche procedere con la correzione dei dati inviati in sede di primo invio, laddove i documenti riepilogativi (o meglio le fatture che componevano tale documento) non fossero state inviate in sede di primo invio, è ora possibile trasmetterle secondo le nuove modalità semplificate.
I moduli di controllo ed i possibili scarti – A partire da questo invio l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un modulo di controllo utilizzabile per la verifica del file prima dell’invio. Tramite tale modulo di controllo è possibile intercettare a monte alcuni errori, quali l’aver indicato una partita IVA o un codice fiscale inesatto.
Resta comunque aperta la possibilità di vedersi ugualmente scartare il file, poiché il modulo di controllo effettua solo una verifica di carattere formale, mentre è solo con l’invio che i dati vengono incrociati con quelli risultanti in anagrafe tributaria. Potrebbe dunque accadere di aver esposto una partita IVA formalmente corretta ma che in realtà non risulta essere mai stata assegnata, così come un codice fiscale.
Un altro errore che tipicamente comporta lo scarto del file è quello di aver indicato codice fiscale uguale alla partita IVA nel caso di una ditta individuale: in questo caso “le cifre” sono formalmente corrette, e pertanto il modulo di controllo non segnala nulla, ma poi il codice fiscale risulta essere inesistente e comporta lo scarto di tutta la spedizione.
Altro caso tipico è quello di aver compilato anche il campo partita IVA per un soggetto titolare di solo codice fiscale (esempio fattura emessa verso ente non commerciale non titolare di partita IVA).
In caso di scarto, sottolineiamo, è tutto l’invio a non essere acquisito dal sistema, non solo la/le fatture riportanti dati inesistenti in AT. Occorre pertanto correggere i dati errati e inviare nuovamente tutto.
Correzioni primo semestre – Come già ricordato entro il 6 aprile è possibile procedere anche a correggere/integrare l’invio dati effettuato in sede di primo invio, senza sanzioni. E’ pertanto possibile inviare fatture che sono state dimenticate, oppure annullare fatture inviate non correttamente e rinviarle corrette.
E’ importante sottolineare che dal tenore del D.L. 148/2017 emerge che la non irrogazione di sanzioni riguarda la correzione, non il caso di omissione. Pertanto, laddove lo spesometro del primo semestre sia stato del tutto omesso sarà comunque possibile inviare ora i dati, tuttavia in questo caso le sanzioni saranno dovute, e dunque è opportuno procedere a sanare l’irregolarità con ravvedimento operoso.
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