L’INPS, con la Circolare n. 178 del 3 novembre 2015, ha fornito utili chiarimenti in merito alla cumulabilità/incumulabilità dello sgravio contributivo triennale di cui all’art. 1, co. 118 e ss. della L. n. 190/2014, con altri incentivi previsti dalla normativa vigente. Sul punto, l’Istituto previdenziale ha tenuto a precisare che l’agevolazione contributiva è incumulabile con il bonus assunzioni previsto dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2011). Infatti, per l’esonero contributo introdotto dalla Legge n. 190/2014 vige la disciplina generale secondo cui l’importo da porre a conguaglio nel flusso UniEmens non è cumulabile con «altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente».
Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2015, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, di cui all’art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012. Differente è invece il discorso per gli incentivi che assumono natura economica (es. Garanzia Giovani), in quanto l’esonero contributivo introdotto risulta cumulabile.
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