In previsione di tale ratifica, si era già provveduto a cancellare le Isole Cayman dagli Stati black list ai fini dell’indeducibilità dei costi ex art. 110, co. 10-12 bis del Tuir.
Per quanto riguarda l’indeducibilità dei costi black list, rispetto all’originaria versione del D.M. 23.01.2002, con il D.M. 27.04.2015 stati espunti, oltre alle Isole Cayman, anche i seguenti Stati: Alderney (Isole del Canale, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat.
A seguito dell’entrata in vigore dello scambio di informazioni fiscali, le Isole Cayman saranno considerate white list ai fini del monitoraggio fiscale. La C.M. 38/E/2013 ha chiarito infatti che la lista dei Paesi collaborativi include tutti quegli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni tramite una Convenzione contro le doppie imposizioni ad altri accordi.
Sempre nella seduta di ieri, il Senato ha approvato in via definitiva il testo approvato nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 16 maggio, riguardante la ratifica e l’esecuzione della Convenzione contro le doppie imposizioni fra l’Italia e Hong Kong. La Convenzione contro le doppie imposizioni è stata firmata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 14 gennaio 2013.
Per l’entrata in vigore della Convenzione è necessario che si concluda il processo di ratifica. Qualora il processo di ratifica si concluda nel 2015, la Convenzione contro le doppie imposizioni entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.
L’art. 25 della Convenzione tra l’Italia e Hong Kong prevede uno scambio su richiesta delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l’applicazione della Convezione. Tale scambio non potrà essere rifiutato in base al principio del segreto bancario.
Dunque, così come accaduto per San Marino, con l’entrata in vigore della Convenzione anche Hong Kong potrebbe essere ricompreso nella lista dei Paesi collaborativi.
Inoltre, Hong Kong è ricompreso nel D.M. 23.1.2002, emanato per la disciplina sulla indeducibilità dei costi da paradisi fiscali. Un ulteriore effetto dell’entrata in vigore della Convenzioni potrebbe essere l’eliminazione dello Stato asiatico dal D.M. citato. Nonostante fosse prevedibile l’imminente ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni, con il recente D.M. 27.04.2015 non si è proceduto ad cancellare Hong Kong dalla lista degli Stati paradisiaci ai fini dell’indeducibilità dei costi.
Per quanto riguarda la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con operatori residenti o localizzati ad Hong Kong si può verificare la presenza nella Convenzione della “clausola di non discriminazione”. La presenza della suddetta clausola consentirebbe, anche senza la cancellazioni di Hong Kong dal D.M. 23.1.2002, la deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti ivi residenti o localizzati.
Probabilmente, con l’entrata in vigore della Convenzione, Hong Kong potrebbe essere espunta anche dal D.M. 4.5.1999, che individua i Paesi a fiscalità privilegiata relativamente all’inversione dell’onere della prova per il trasferimento della residenza delle persone fisiche.
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