Nel corso del presente intervento, saranno esaminati i poteri del fisco nel corso del controllo tributario, nonché la gestione del magazzino aziendale nel corso della verifica fiscale.
L’accesso.
L’accesso consiste nel potere riconosciuto alla Guardia di Finanza ed all’Agenzia delle Entrate, dall’art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, richiamato dall’art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, nonché dall’art. 35 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, di entrare in un determinato luogo ove il contribuente esercita un’attività commerciale, agricola, artistica o professionale, anche senza il consenso del soggetto che ne ha la disponibilità, al fine di eseguirvi un controllo fiscale.
Al momento dell’apertura di una verifica fiscale, i funzionari dell’amministrazione finanziaria devono:
Con l’introduzione dello Statuto dei diritti del Contribuente, il presupposto generale legittimante il potere di accesso presso i locali destinati all’esercizio di attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo, è subordinato alla sussistenza di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo.
Il legislatore, ha infatti voluto limitare l’accesso presso la sede del contribuente solo ai casi in cui sia realmente necessario esercitare tale potere, ovvero quando lo stesso si renda realmente necessario per ricercare le prove, anche extracontabili, di eventuali violazioni tributarie.
Inoltre, i controlli fiscali devono svolgersi, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
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