In sede di dichiarazione si possono verificare due situazioni:
– le imposte pagate all’estero sono divenute definitive a partire dal 2014 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) e fino al termine di presentazione del modello Unico PF 2015, su redditi esteri del 2014 dichiarati nel medesimo modello (quadri RC, RE, ecc.);
– le imposte pagate all’estero su redditi pregressi dichiarati in anni precedenti, che si sono rese definitive o irripetibili nel corso del 2014 (o al più tardi entro il termine di presentazione del modello Unico PF 2015) e che danno diritto al credito d’imposta solo a partire dal 2014.
Convenzioni bilaterali – Sono interessati alla problematica del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero i soggetti residenti in Italia che hanno percepito redditi:
– prodotti in un Paese estero, con il quale esiste specifica Convenzione contro le doppie imposizioni, in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
– prodotti in un Paese estero, con il quale non esiste Convenzione contro le doppie imposizioni.
Esclusioni – Esistono dei redditi esteri che non devono essere indicati nella Sezione I del quadro CR, in quanto, per loro, non compete il credito d’imposta ma solo la possibilità di presentare un’istanza di rimborso all’Autorità estera competente. Trattasi di:
– pensioni e i redditi assimilati percepiti da un residente in Italia e prodotti in un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni, in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia;
– utili prodotti all’estero e percepiti da residenti in Italia in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni, quando il prelievo fiscale sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato.
Limiti del credito d’imposta – A norma dell’art. 165, TUIR, il credito sulle imposte definitivamente pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo dell’anno medesimo.
Le imposte che devono essere indicate sono quelle divenute definitive a partire dal 2014 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
Credito d’imposta per imposte pagate all’estero: quadro CR o quadro CE – Nel mod. unico 2015, per determinare l’ammontare del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, oltre al quadro CR, è presente anche il quadro CE.
Entrambi i quadri sono destinati ad accogliere l’indicazione dei dati per la determinazione del credito d’imposta per imposte pagate all’estero, però:
– il quadro CR (Sez. I-A e I-B) va compilato dai soggetti che hanno prodotto all’estero solo redditi diversi da quelli di impresa;
– il quadro CE va compilato dai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi di impresa; se sono stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che redditi diversi da quelli d’impresa, va utilizzato esclusivamente il quadro CE.
I redditi esteri prodotti nel 2014 vanno dichiarati, a seconda della tipologia, nell’ambito dei quadri del modello UNICO.
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