Richiamiamo, brevemente, i principali chiarimenti.
La transazione fiscale – La transazione fiscale è prevista dall’articolo 182-ter della L.F. ed è un istituto, tipico del diritto civile, che appare essere del tutto innovativo nell’ordinamento fiscale, dove è tradizionalmente vigente il principio di indisponibilità del credito tributario.
Pertanto, essendo una disciplina derogatoria, è di stretta interpretazione, come chiarito anche dalla Circolare n. 40/E del 2008, e confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2014.
Altra caratteristica dell’istituto in esame può essere individuata nel fatto che, sebbene sia una procedura autonoma, si inserisce sempre nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Ciò significa che, in ordine ai requisiti soggettivi richiesti per la presentazione della proposta di transazione, è comunque necessaria la preliminare verifica dei presupposti stabiliti per l’accesso alla procedura del concordato preventivo ovvero a quella degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
In questa sede appare inoltre importante ricordare come l’articolo 29, comma 2, del D.L. 78/2010, abbia introdotto alcune modifiche all’articolo 182-ter della Legge Fallimentare, le quali possono essere brevemente richiamate nei seguenti punti:
– in primo luogo è stata contemplata la possibilità di “prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento”, già riferita all’IVA dal previgente testo dell’articolo 182-ter della L.F., anche con riguardo alle “ritenute operate e non versate”, che non possono quindi formare oggetto di falcidia;
– in secondo luogo è stato disposto che la proposta di transazione fiscale formulata nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti va depositata presso l’Agente della riscossione e l’Ufficio territorialmente competenti “unitamente con la documentazione di cui all’articolo 161 ” della L.F. Inoltre, “Alla proposta di transazione deve essere … allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio”;
– infine, è stato espressamente previsto che la transazione conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
La composizione della crisi da sovraindebitamento – L’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Questa disciplina è riservata a tutti coloro che, pur rivestendo la qualifica di imprenditori commerciali, non superano le soglie dimensionali previste per poter accedere alle procedure concorsuali, nonché a tutti gli imprenditori non commerciali.
Pertanto, sono interessati alla composizione della crisi da sovraindebitamento:
– i piccoli imprenditori;
– le persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all’attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
– gli imprenditori agricoli;
– le associazioni professionali;
– le start-up innovative.
Giova a tal proposito ricordare che, tra i debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento, rientrano anche quelli di natura tributaria.
Anzi, l’ambito di applicazione è addirittura più ampio: nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano infatti anche i tributi locali, diversamente da quanto previsto dall’articolo 182-ter della L.F., che opera con riferimento ai “tributi amministrati dalle agenzie fiscali”.
Tuttavia, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 182-ter della L.F. per la transazione fiscale, anche in questo caso è comunque esclusa la possibilità di falcidiare l’IVA e le ritenute operate e non versate: l’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della Legge n. 3 del 2012 statuisce, infatti, che “in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”
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