I negozi giuridici che sono interessati al caso sono la fusione, la scissione, il conferimento, la cessione, la donazione.
Innanzitutto occorre verificare se, a seguito dell’operazione straordinaria, il soggetto dante causa (ovvero la società incorporata o scissa, il soggetto conferente, il cedente o il donante) si sia estinto.
In tal caso saranno due le comunicazioni da inviarsi, entrambe a carico del soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario). L’avente causa, infatti, dovrà inviare una comunicazione nella quale riepilogare le risultanze delle liquidazioni periodiche IVA effettuate dal dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione, e fino all’ultima liquidazione eseguita dal dante causa prima dell’effettuazione dell’operazione straordinaria. I dati da indicarsi nel frontespizio, con riferimento al “dichiarante”, sono quelli del soggetto avente causa, tenuto appunto alla presentazione della comunicazione. Il “contribuente”, invece, sarà il soggetto dante causa.
Nel riportare i propri dati nella sezione “dichiarante”, il soggetto avente causa dovrà anche indicare il codice 9 nella casella deputata ad accogliere il “codice di carica”.
In aggiunta a questa comunicazione, che riguarda come si è detto, quanto accaduto ante operazione straordinaria, l’avente causa dovrà (ovviamente) anche inviare una “normale” comunicazione relativa ai dati “post” operazione straordinaria, con le risultanze delle liquidazioni effettuate da sé stesso nel trimestre di riferimento.
Laddove, invece, a seguito dell’operazione straordinaria il dante causa non si sia estinto, occorre primariamente verificare se l’operazione posta in essere abbia o meno trasferito all’avente causa il debito o credito IVA.
Se il debito o credito IVA è “passato” all’avente causa sarà compito dello stesso presentare due distinte comunicazioni, ante e post operazione, con le medesime modalità previste nel caso prima analizzato, ovvero di soggetto dante causa estinto. Siccome è compito dell’avente causa trasmettere anche i dati ante operazione straordinaria, in quanto il debito o credito IVA sono stati a lui ceduti, il dante causa, seppure non estinto, non dovrà presentare la Comunicazione con riferimento ai dati che hanno interessato l’operazione straordinaria.
Ancora una possibilità: l’operazione straordinaria, non ha comportato la cessione del debito o del credito IVA (in tal caso, ovviamente, il soggetto dante causa non si è estinto). In questo caso i partecipanti all’operazione straordinaria mantengono posizioni separate. Si può dire, semplificando, che l’operazione straordinaria non ha interessato l’ambito IVA. In questa fattispecie è come se nulla fosse accaduto ai fini IVA, pertanto dante causa ed avente causa presenteranno ciascuno la propria comunicazione periodica dei dati IVA, riportando i dati relativi, ognuno, alla propria posizione.
Cosa accade, invece, quando l’operazione straordinaria è avvenuta non nel corso del trimestre di presentazione, ma comunque prima dello scadere del termine di presentazione della comunicazione? Ci si trova di fronte, in questo caso, ad un trimestre di dati “completo”, ma nel frattempo, prima della scadenza della comunicazione, è intervenuta l’operazione straordinaria.
Anche in questo caso bisogna primariamente verificare se il dante causa si sia estinto o meno. Se la risposta è affermativa, spetterà all’avente causa presentare i dati del dante causa, con una comunicazione, e separatamente, con un’altra comunicazione, i propri. Si rientra insomma nella prima fattispecie analizzata (dante causa estinto). Tuttavia, visto che l’estinzione non è intervenuta nel trimestre, potrebbe accadere che il dante causa abbia già provveduto a trasmettere i propri dati, a nome proprio. In tal caso l’adempimento è già assolto e l’avente causa dovrà solo trasmettere “normalmente” le proprie risultanze, e nulla quanto ai dati dell’avente causa.
Se, invece, il dante causa non si è estinto, dante causa ed avente causa trasmetteranno ciascuno i dati di propria spettanza, ipotesi questa possibile perché l’operazione straordinaria non ha intaccato il trimestre oggetto di comunicazione. Sarà poi nel periodo successivo che ci si troverà ad avere un trimestre “spezzato” su due soggetti, del ché è nel trimestre successivo che si dovranno osservare le prescrizioni analizzate in precedenza.
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