Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 20 del 20 luglio 2015, ha fornito utili chiarimenti in merito alla concessione dei benefici contributivi di cui alla L. n. 407/1990, in caso di cambio appalto, in relazione alle nuove assunzioni effettuate dall’azienda cedente, entro 6 mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima, impiegati nello stesso. In particolare, è stato precisato che le suddette agevolazioni non sussistono qualora la contrattazione collettiva obbliga l’impresa appaltatrice che subentra nell’appalto a riassumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore. Ciò in considerazione del fatto che, l’assunzione è effettuata in “attuazione di un obbligo preesistente” sancito da clausole contrattuali. Se, invece, l’assunzione si riferisce a nuovo personale da parte dell’azienda cedente, lo sgravio contributivo spetta anche se effettuate entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di quest’ultima in conseguenza del cambio appalto.
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