Quando parliamo di limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore ci riferiamo, attualmente, all’art. 49 D.Lgs 231/2007 (che ha subito varie modifiche nel tempo e, da ultimo, per effetto del D.Lgs n. 90/2017, il provvedimento di recepimento della IV Direttiva comunitaria in materia antiriciclaggio).
Su alcune questioni il Dipartimento del Tesoro è intervenuto con risposte a specifici quesiti (FAQ), pubblicate sul proprio sito istituzionale in data 03/10/2017.
L’attuale soglia limite all’uso del contante – Per effetto di quanto disposto al primo comma dell’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore 3.000 euro.
La soglia di 2.999,99 euro in argomento non è frutto del recepimento della IV Direttiva comunitaria, ma era stata così elevata (rispetto a quella precedente di 999,99 euro), ad opera dell’art. 1, co. 898, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), a far data dal 1° gennaio 2016.
Retroattività dell’attuale soglia – Il D.Lgs n. 90/2017, tuttavia, influenza di fatto l’evoluzione normativa della soglia di valore di cui all’art. 49, co. 1 del decreto antiriciclaggio, sotto il profilo sanzionatorio, per effetto del principio del favor rei introdotto dall’art. 69, co. 1 del decreto post revisione; in altri termini, l’applicazione in concreto di tale ultima disposizione comporta ai fini, si ribadisce, sanzionatori, la retrodatazione della vigenza della più elevata soglia di 2.999,99 al 13/08/20111 .
Pagamenti in contanti di cambiali e assegni protestati – Le FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro in data 03/10/2017 contengono un interessante chiarimento in risposta ad un quesito tendente ad appurare se sia legittimo per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l’elevazione dell’eventuale protesto, in denaro contante qualora l’importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge. In tale occasione, il Mef ha affermato la legittimità di tale trasferimento di denaro contante, “potendosi considerare, in tale circostanza, il notaio quale “mandatario” dell’istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto”.
Obbligazioni al portatore – Sempre nelle FAQ del 03/10/2017, il Mef ha affrontato il tema dell’emissione e della circolazione delle obbligazioni al portatore; in tale contesto ha preliminarmente evidenziato come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase del trasferimento dei titoli e non sul regime di emissione per il quale rimangono ferme le disposizioni civilistiche e speciali (di conseguenza l’emissione di tali titoli non è soggetta a limiti ispirati alla normativa antiriciclaggio).
Il Dipartimento del Tesoro richiama, quindi, l’obbligo in capo alla società emittente, nella fase di trasferimento dei suddetti titoli a soggetti terzi, di richiedere l’intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l’importo sia pari o superiore a 3.000 euro. Peraltro, ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli al portatore è sottoposto alle limitazioni di cui all’articolo 49. Ad ulteriore conferma della suddetta chiave interpretativa, viene infine precisato che: “la consegna diretta, quindi, senza avvalersi degli intermediari abilitati, dei titoli ai sottoscrittori rappresenterebbe una violazione del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 49 qualora l’importo sia pari o superiore ad 3.000 euro”.
Frazionamenti leciti e frazionamenti artificiosi – Il divieto sancito nel primo comma dell’art. 49 riguarda anche i cc.dd. “trasferimenti frazionati”, qualora il “valore oggetto di trasferimento” sia “complessivamente” pari o superiore a 3.000 euro.
In altre parole, come peraltro precisato dal Dipartimento del Tesoro nelle FAQ pubblicate il 03/10/2017, il valore di cui all’art. 49 comma 1 va inteso come valore complessivamente da trasferire in un’unica soluzione, anche cumulando diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore(contanti, titoli di Stato o altri titoli al portatore), per cui costituisce violazione il trasferimento in un’unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e/o titoli al portatore di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
Per lo stesso Ministero, di contro, “non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”)”.
In relazione al tema dei frazionamenti artificiosi, il prefato Dicastero ha avuto modo di affermare, inoltre, la legittimità del pagamento di una fattura emessa per un importo superiore alla soglia normativa per un trattamento ortodontico, attraverso rate mensili in contanti di 300 euro, in quanto “il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo, in tal modo, nella violazione”, precisando, tuttavia, che “rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo”.
Polizze di pegno – Un ulteriore quesito posto al Mef riguarda le polizze di pegno; in particolare viene richiesto se anche per tali titoli valgono i limiti di cui all’art. 49.
Sul punto il Dipartimento del Tesoro ha precisato che tali limitazioni operano non in relazione alla mera emissione delle polizze di pegno, ma al loro successivo trasferimento. Di conseguenza, “tali titoli possono essere emessi per importi pari o superiori ad euro 3000,00 ancorché al portatore. La natura di titolo al portatore, attribuita alle citate polizze dall’art. 10, comma 2, della L. 10 maggio 1938 n. 745, laddove è previsto, tra l’altro, che “la polizza di pegno, anche se contenga l’indicazione del nome è al portatore”, incide, invece, sul trasferimento dei suddetti titoli i quali, se di importo pari o superiori a 3.000,00 euro, dovranno essere trasferiti con modalità tracciabili avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., come espressamente previsto dal citato art. 49, comma 1”.
Pagamenti con assegni – In un quesito proposto al Mef, tendente a appurare se sia legittimo il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di legge, il Dipartimento del Tesoro, nell’ambito delle FAQ pubblicate il 03/10/2017, ha affermato: “Il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell’ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione”.
Soggetti non residenti – Nelle richiamate FAQ del 03/10/2017, il Dipartimento del Tesoro ha avuto modo, infine, di precisare che la disciplina in tema di assegni si applica anche in relazione all’emissione dei seguenti titoli:
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1Data dalla quale la precedente soglia limite di 5.000 euro veniva ridotta a 2.500 euro, a mente dell’art. 2, co. 4, lett. a) D.L. 138/2011.
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