Con l’entrata in vigore del suddetto accordo, la Svizzera viene trattata come gli Stati appartenenti all’Unione europea, potendo usufruire delle misure equivalenti a quelle previste dalle Direttive europee in precedenza citate per i soggetti societari (Direttiva Madre-Figlia e Direttiva Interessi e royalties).
In base a quanto previsto dal paragrafo 7 dell’art. 300 del Trattato CE, tali trattati hanno valore vincolante per gli Stati membri, a prescindere dall’eventuale recepimento con legge statale.
L’art. 15 dell’Accordo tra UE e Svizzera del 26 ottobre 2004 prevede specifiche norme per i dividendi.
Viene previsto in particolare: “Fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché:
– la società madre detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società figlia per un minimo di due anni; e
– una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra società ha la residenza fiscale in Svizzera; e
– nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo; e
– entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali”.
Rispetto alla Direttiva Madre – Figlia la principale differenza consiste nell’individuazione della società madre. Nell’Accordo tra Svizzera e UE viene previsto una percentuale di possesso del 25% del capitale della società figlia, contro il 10% previsto nella Direttiva Madre – Figlia.
Sempre l’art. 15 dell’Accordo tra UE e Svizzera del 26 Ottobre 2004, prevede specifiche norme per interessi e canoni.
Nel paragrafo 2 del suddetto accordo viene previsto che “fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché:
– tali società sono collegate da una partecipazione diretta minima pari al 25 % per almeno due anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25 % del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni; e
– una delle società ha la residenza fiscale, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato membro e l’altra società ha la residenza fiscale, o l’altra stabile organizzazione è situata, in Svizzera; e
– nessuna delle società ha la residenza fiscale e nessuna delle stabili organizzazioni è situata, in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo; e
– tutte le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni e adottano la forma di una società di capitali«.
In tale sede si vuole segnalare che rispetto alla Direttiva Canoni e interessi, l’Accordo Unione Europea Svizzera prevede quale requisito minimo di detenzione della partecipazione il termine di due anni, mentre la Direttiva Canoni e interessiprevede l’ininterrotto possesso della partecipazione per almeno un anno.
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