È quanto ha sostenuto la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro con la sentenza n. 1617/04/14.
La controversia è originata da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società di capitali, la quale ha proposto impugnazione ponendo in dubbio sia la validità della modalità di notificazione utilizzata da Equitalia sia l’esaustività della motivazione dell’atto.
L’adita CTP di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione. Di qui il giudizio di appello, che si è chiuso con l’integrale conferma della sentenza di prime cure.
Quanto al motivo di appello concernente l’eccezione di irregolarità della notificazione della cartella esattoriale, poiché avvenuta per il tramite del servizio postale e direttamente da parte dell’Agente della riscossione, la CTR ricorda come la giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cass., Sez. V, n. 6395/2014) abbia affermato, in tema di riscossione delle imposte, che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602/73, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
La Cassazione ha anche chiarito che nella notifica della cartella esattoriale mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma dell’articolo 26 cit., secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (cfr. Cass. n. 6395/2014 cit.).
Ebbene, la CTR, in applicazione dei principi appena espressi, ha rigettato il motivo d’appello riguardante la dedotta irregolarità della notifica della cartella. Sorte analoga è toccata alla doglianza relativa alla carenza di motivazione della stessa.
Il collegio ha infatti escluso il vizio motivazionale dedotto dell’appellante, posto che nella cartella di pagamento sono state indicate le somme dovute a titolo di sorte capitale, interessi, sanzioni pecuniarie e accessori.
Insomma, nulla da fare per la contribuente società che è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.800, per il primo grado, ed euro 3.800 per il secondo grado di giudizio.
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