Collaborazione volontaria – Per aderire alla collaborazione volontaria va presentata un’istanza all’Agenzia delle Entrate; a seguito della quale l’Agenzia emetterà un avviso di liquidazione delle imposte e delle sanzioni totali.
I soggetti che possono aderire alla disciplina sono:
– coloro che hanno effettuato delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale (omessa o carente compilazione del quadro Rw);
– o coloro che hanno effettuato altre violazioni, diverse da quelle legate alla compilazione del quadro RW.
Nel primo caso sarà possibile aderire alla disclosure vera e propria, versando le sanzioni relative all’omessa compilazione dell’RW, ma anche quelle relative all’omesso versamento delle imposte legate ai redditi di fonte estera (oltre alle stesse imposte). Nel secondo caso si applicherà il nuovo ravvedimento operoso, che comporta la sanatoria delle infedeli dichiarazioni dei redditi o degli omessi imponibili Iva e Irap.
Alla sanatoria dei redditi omessi con la voluntary possono aderire tutti i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, privati o soggetti IVA, quindi i lavoratori autonomi, titolari di redditi d’impresa o di altri redditi, società di persone, enti commerciali, società di capitali.
Ravvedimento operoso – Nonostante la regolarizzazione tramite ravvedimento sia comunque spontanea, non è necessario alcun adempimento formale o alcuna istanza, ma è sufficiente versare la sanzione ridotta, calcolata in autonomia dal contribuente.
La scelta tra le due possibili regolarizzazioni comporta, dunque, la valutazione dell’onere da parte del contribuente di dover conteggiare e quantificare gli importi in autonomia, nel ravvedimento operoso, rispetto a un calcolo fatto dall’amministrazione, nel caso della voluntary disclosure.
Dal punto di vista dell’onere finanziario, va detto che, a parità di violazioni contestabili, la collaborazione volontaria è più conveniente se si sfrutta, poi, l’adesione all’invito al contraddittorio.
Il ravvedimento operoso è la scelta più conveniente, invece, rispetto all’attesa dell’accertamento.
Infatti, per infedele dichiarazione viene comminata una sanzione pari al 25% della sanzione minima edittale, mentre con il ravvedimento le sanzioni sono inferiori, a seconda dell’adesione a quello sprint, breve o lungo, ma in generale comunque tale istituto comporta la riduzione di un terzo della sanzione.
La regolarizzazione di evasioni fiscali significative, considerabili come reati penali, ancora accertabili, o la falsa fatturazione, possono essere risolte con la collaborazione, dato il profilo penale che sottostà a tali delitti.
Se, infine, l’inizio dell’attività di controllo e di accertamento o di procedimenti penali, fa scattare l’impossibilità di aderire alla procedura di collaborazione volontaria, il ravvedimento, grazie alle future modifiche, può sanare tali violazioni, anche con accessi, ispezioni e verifiche in corso, o già eseguiti, a patto che non siano stati emessi atti di liquidazione o accertamenti (compresi avvisi bonari).
Versamento delle sanzioni – La voluntary disclosure consente al contribuente di versare in tre tranche mensili di pari importo la sanzione e le imposte calcolate, mentre con il ravvedimento non si scappa dal versamento in un’unica soluzione, anche se è possibile compensare i debiti tributari con eventuali crediti disponibili; tale possibilità non è prevista con la collaborazione volontaria.
Gli anni regolarizzabili – Vanno considerati tutti i periodi di imposta per i quali non è ancora scaduto il termine per l’accertamento, alla data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.
I termini ordinari sono quelli previsti dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973, per le imposte sui redditi, quindi è possibile andare a ritroso fino al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: al 31 dicembre del 2014 si prescrive il 2009, il cui Unico va presentato a settembre 2010.
Tra la data di presentazione della domanda di collaborazione e il termine di decadenza dell’accertamento devono passare almeno 90 giorni; se la domanda viene presentata in prossimità della scadenza, questa viene automaticamente prorogata fino ai 90 giorni successivi, richiesti dalla norma.
In altri casi i termini vanno raddoppiati: ad esempio per regolarizzare reati tributari e attività detenute in Paesi black list (ex art. 12, co. 2-bis, D.L. 78/2009). o in caso di infedele dichiarazione (con la soglia di 50.0000 euro) e di omessa dichiarazione (nuova soglia a 30.000 auro).
A oggi sono prescritti definitivamente, anche in caso di raddoppio dei termini, il periodo d’imposta 2004 (dichiarazione infedele) e il periodo 2002 (dichiarazione omessa).
http://www.fiscal-focus.info/fisco/voluntary-disclosure-vs-ravvedimento,3,24345
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