C.M. 15/E/2015 – Nella C.M. 15/E/2015 viene chiarito che nel caso di beni e servizi acquistati dalla PA e destinati in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale non commerciale, per la cui attività l’amministrazione acquirente non riveste quindi la qualifica di soggetto passivo IVA, la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.
In base alle indicazioni fornite nel richiamato documento di prassi, sarà onere della PA Amministrazione committente indicate al fornitore la quota parte del servizio destinata all’attività commerciale, che ove necessario andrà fatturata in reverse charge, e la quota parte di servizio destinata all’attività istituzionale e che dunque andrà fatturata con l’indicazione scissione dei pagamenti.
Viene proposto, a titolo esemplificativo, il caso, delle prestazioni di servizi di pulizia relativi ad edifici, di cui all’art. 17, sesto comma, lettera a-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972, che potrebbero riguardare parte dell’edificio destinata all’attività commerciale e parte all’attività istituzionale. In tali casi, la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.
C.M. 14/E/2015 – Nella C.M. 14/E/2015, riferendosi genericamente agli enti non commerciali, viene invece chiarito che per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all’attività istituzionale, occorrerà far riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all’entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati, etc.
In questo caso non si prevede che sia l’ente a doversi attivare per comunicare al fornitore come ripartire la quota imponibile del servizio tra attività commerciale e attività istituzionale; sarà cura del fornitore individuare criteri oggettivi per effettuare tale ripartizione.
Nel documento di prassi viene proposto il seguente esempio.
Un’associazione culturale acquista, al costo di 7.200 euro, un servizio di pulizia dei propri locali [superficie mq 400, di cui mq 30 adibiti allo svolgimento di attività commerciali (ad esempio, un bar) e mq 370 adibiti allo svolgimento della propria attività istituzionale non commerciale]:
• Percentuale del locale adibito all’attività commerciale, rispetto all’area oggetto del contratto: x:100=30:400 100×30 = 7,5%;
• Percentuale dello spazio adibito all’attività istituzionale, rispetto all’area oggetto del contratto: x:100=370:400 100×370 = 92,5%;
• Quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all’attività commerciale: 7.200×7,5%= euro 540;
• Quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all’attività istituzionale: 7.200×92,5%= euro 6.660.
Considerazioni – Il confronto tra i due documenti di prassi evidenzia un’anomalia. Se infatti nella C.M. 15, riferita allo split payment, si affida all’Amministrazione Finanziaria il compito di individuare e comunicare al fornitore i criteri oggettivi per la ripartizione del servizio “promiscuo”, nella C.M. 14, riferita all’applicazione del reverse charge, si fa esclusivo riferimento a criteri oggettivi senza specificare altro.
Dunque, mentre per l’applicazione dello split payment è la PA che deve attivarsi, nell’applicazione del reverse charge da parte degli enti non commerciali i criteri oggettivi devono essere individuati tramite l’analisi dagli accordi contrattuali. In tale ultimo caso è possibile ipotizzare che difficilmente il fornitore potrà individuare criteri oggettivi per ripartire il servizio e fatturarlo con le corrette modalità.
È evidente la necessità di estendere i chiarimenti in tema di split payment anche per ciò che concerne l’applicazione del reverse charge per gli enti non commerciali.
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