Rivalutazione – Come noto con l’art. 1, comma 156, la Legge di Stabilità 2014 aveva riproposto le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 riguardanti la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, detenuti dalle persone fisiche.
Compilazione di unico – I dati relativi alla rivalutazione all’1.1.2014 vanno indicati nel mod. UNICO 2015 PF nel quadro RM in caso di rivalutazione di terreni, compilando la Sezione X denominata “Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni” oppure RT in caso di rivalutazione di partecipazioni, compilando nella Sezione IV il riquadro denominato “Partecipazioni rivalutate art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni”.
Modalità – I soggetti che hanno utilizzato il mod. 730/2015 devono presentare i suddetti quadri con il Frontespizio del mod. UNICO 2015 PF nei termini di presentazione di quest’ultimo. La compilazione dei quadri RM/RT del mod. UNICO 2015 PF non interessa i soggetti che hanno effettuato la rivalutazione dei terreni/partecipazioni all’1.1.2013, riportando i relativi dati nel mod. UNICO 2014 PF, anche qualora abbiano optato per il versamento rateale dell’imposta sostitutiva.
Dati da indicare – La compilazione della sezione è necessaria per l’indicazione del valore rideterminato e per la determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta. Nel caso di comproprietà ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.
Omessa indicazione – L’omessa indicazione nel mod. UNICO dei dati in esame, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 35/E, non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che rimane pertanto valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell’intero importo o della prima rata (in caso di versamento rateale). Peraltro, secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia nella Circolare 15.2.2013, n. 1/E, la predetta omissione costituisce una violazione formale, sanzionata ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, ossia da € 258 a € 2.065.
Rivalutazione 2015 – Ricordiamo che la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni è stata riproposta anche per l’anno 2015: la Legge di Stabilità 2015 ha riaperto i termini per la rideterminazione dei costi di acquisto dei terreni, ponendo il momento di detenzione al 1° gennaio 2015 ed il termine per l’asseverazione della perizia e il versamento dell’imposta, o della 1° rata di essa, al 30 giugno 2015.
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