Dati trasmessi – I dati trasmessi dagli operatori finanziari in merito ai rapporti intrattenuti con i contribuenti verranno utilizzati per selezionare, mediante specifici applicativi, i soggetti da sottoporre a controllo fiscale, anche con il redditometro. L’articolo 11, comma 2, del D.L. 201/2011 dispone, infatti, che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato qualsiasi rapporto o operazione di natura finanziaria, a esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; deve essere altresì trasmessa ogni informazione relativa a tali rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali. I dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’articolo 7, comma 6, del D.P.R. 605/1973.
Sid – A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una nuova piattaforma informatica che verrà utilizzata per l’interscambio dei dati tra gli operatori finanziari e l’Anagrafe tributaria. L’invio delle informazioni, quindi, non avviene tramite Entratel, ma attraverso la nuova infrastruttura denominata Sid (Sistema di interscambio dati), che consentirà agli operatori di avvalersi di procedure totalmente automatizzate per la trasmissione dei dati.
Nuovo redditometro – Con l’articolo 22 del D.L. 78/2010 è stata modificata la disciplina del redditometro recata dall’articolo 38 del D.P.R. 600/1973, prevedendo che l’utilizzo dello strumento sia fondato non più sul possesso di beni indicatori di capacità contributiva, ma sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente. Con il D.M. 24 dicembre 2012 sono state approvate le regole attuative delle nuove disposizioni di legge sopra richiamate e, in particolare, è stato stabilito che il redditometro è fondato principalmente sulle spese risultanti dall’anagrafe tributaria.
Interrogazione parlamentare – Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate nell’interrogazione parlamentare 2 luglio 2013 n. 5-00493 ha precisato che le operazioni finanziarie che confluiscono nella banca dati dell’Amministrazione sono utilizzate mediante “applicativi ad hoc” per “l’analisi e la selezione di posizioni a rischio di evasione”. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, poi, che “l’accertamento sintetico […] valorizza adeguatamente il vasto patrimonio informativo già a disposizione dell’Agenzia ed in corso di ulteriore implementazione con i dati provenienti dallo spesometro”.
Utilizzo incrociato – Insomma, dalla lettura congiunta delle due affermazioni viene confermato che anche le anomalie riscontrate nelle movimentazioni finanziarie determineranno l’inclusione del contribuente in apposite liste di soggetti “fiscalmente pericolosi” da sottoporre a redditometro, previo contraddittorio divenuto ormai obbligatorio per legge.
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