In sostanza, per limitare i benefici dell’evasione fiscale l’Unione europea, con la direttiva “European Union Savings Directive”, ha introdotto un particolare tipo di prelievo, che va ad aggiungersi all’imposta ordinaria dovuta nello Stato estero. Tale prelievo è regolato in capo agli interessi che si originano da attività detenute in quegli stati dell’Unione che non hanno acconsentito a comunicare in automatico agli altri Stati membri ove hanno la residenza i cittadini stranieri investitori (Belgio, Austria, Lussemburgo). Detto prelievo è definito euroritenuta.
L’obbligo di applicare in automatico l’euritenuta sussiste fintanto che l’investitore non autorizzi l’istituto pagatore a comunicare gli interessi erogati all’ente di controllo fiscale di riferimento (per noi italiani l’Agenzia delle Entrate).
Altri Stati non appartenenti all’Unione Europea, come la Svizzera, invece, hanno acconsentito ad applicare la medesima aliquota pur non acconsentendo a comunicare i dati degli investitori (tuttavia, preventivamente in Svizzera viene applicata l’aliquota federale pari al 35% a meno che non si richieda espressamente il rimborso in quanto non residenti in territorio elvetico).
Nel caso in cui il reddito estero assoggettato all’euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella dichiarazione Unico PF 2015, il contribuente può beneficiare del credito d’imposta ai sensi dell’art. 165, TUIR, in modo tale da eliminare l’eventuale doppia imposizione che ne deriva.
Se l’ammontare del reddito così determinato è inferiore all’importo della ritenuta subita all’estero, il contribuente può compensare la differenza in F24 (utilizzando il codice tributo “6790”), ovvero chiedere il rimborso presentando apposita istanza.
La compilazione del modello – Il rigo CR15 del modello Unico PF 2015, dovrà essere compilato se l’euroritenuta non scomputabile con le regole dell’art. 165 è richiesta a rimborso, o è stata utilizzata in compensazione. In particolare dovrà essere indicato:
– nella colonna “1 – Residuo precedente dichiarazione”: il credito d’imposta residuo derivante della precedente dichiarazione indicato a col. 5, rigo CR14, quadro CR, Mod. UNICO 2014;
– nella colonna “2 – Credito”: il credito maturato nell’anno 2014, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d’imposta ai sensi dell’art. 165, TUIR, così come determinato nella Sez. I, quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso sono stati prodotti all’estero anche redditi d’impresa).
Se l’ammontare del credito d’imposta così determinato risulta inferiore all’importo della ritenuta subìta all’estero, il contribuente può compensare la differenza in F24, oppure chiedere il rimborso presentando apposita istanza.
Qualora non trovi applicazione l’art. 165, TUIR (ad es. il reddito prodotto all’estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) a col. 2 va indicato l’intero importo dell’euroritenuta subita;
– nella colonna “3 – Credito compensato nel Mod. F24”: il credito utilizzato in compensazione con Mod. F24;
– nella colonna “4 – Credito residuo”: l’ammontare del credito residuo, costituito dalla sommatoria delle prime due colonne al netto della terza.
L’importo che deriva da tale differenza può essere utilizzato in compensazione con Mod. F24 (codice tributo 6790), oppure chiesto a rimborso presentando apposita istanza.
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