Nella versione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/73 oggi vigente non esiste più la presunzione per cui i prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi sono presunti generatori di reddito non dichiarato.
È quanto emerge dalla sentenza n. 12021/15 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
Un amministratore d’immobili per conto terzi, a seguito di indagini bancarie, è divenuto destinatario di un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di redditi asseritamente non dichiarati, oltreché di un atto di contestazione che irrogava le sanzioni amministrative.
Poiché il giudice di secondo grado ha sostanzialmente avallato l’operato dell’Ufficio finanziario, della controversia è stata interessata la Suprema Corte, la quale ha dato ragione a parte contribuente quanto all’utilizzo delle presunzioni bancarie di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/73 rispetto a chi eserciti un’attività di lavoro autonomo o professionale.
Gli ermellini, preso atto dell’attività di lavoro autonomo svolta dal contribuente, hanno ritenuto “inesistente” la presunzione legale sulla quale si è fondato l’avviso di accertamento in questione perché la Consulta, con la sentenza n. 228/14, ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla L. n. 311/2004, nella parte in cui estende ai compensi dei lavoratori autonomi la presunzione in forza della quale, anche in relazione a tali soggetti, il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe a un costo a sua volta produttivo di un ricavo.
Anche se le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono specificità di quest’ultima categoria che hanno indotto i giudici della Consulta a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe a un costo a sua volta produttivo di un ricavo.
E allora, per gli ermellini, non è conforme a diritto la decisione della CTR non potendosi ritenere operante la presunzione di cui all’art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai prelevamenti effettuati dal contribuente: “La rammentata declaratoria di illegittimità costituzionale”, scrive la S.C., “è intervenuta, con riferimento all’art. 32, comma 1, n. 2, d.p.r. n. 600 cit. nella versione modificata oggi vigente, ma deve essere osservato che ciò che è stato cancellato è stato proprio la presunzione sulla quale era fondato l’avviso di accertamento e cioè quella per cui i prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi erano presunti generatori di reddito non dichiarato”.
La causa è stata rimessa dinanzi alla CTR delle Marche, anche perché è stato accolto un motivo del ricorso incidentale presentato dal Fisco non avendo il giudice di merito adeguatamente motivato circa l’accertamento di costi detraibili nella misura forfettaria del 75 per cento: in sentenza sono stati indicati costi detraibili senza motivare sulle prove documentali o presuntive in base alla quali è stata fondata la decisione sul punto.
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