La sentenza. Si tratta del principio di diritto riaffermato dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile con la sentenza n. 5689/14, pubblicata ieri.
Il caso. L’Agenzia delle Entrate recuperava le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali nei confronti di una contribuente veneta perché la medesima aveva venduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” entro il quinquennio, ricevendo un altro appartamento in donazione entro il successivo anno, atto che, secondo l’Amministrazione, non voleva a evitare la revoca delle agevolazioni, essendo necessario un acquisto a titolo oneroso.
Ebbene, la donna si è opposta al provvedimento di revoca trovando il riconoscimento delle proprie ragioni in esito al giudizio di secondo grado. Ad avviso delle CTR del Veneto, infatti, anche l’acquisto di un nuovo immobile per donazione è circostanza idonea al mantenimento del beneficio. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, che è stato respinto.
Acquisto anche a titolo gratuito. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito posto che, si legge in sentenza: “il punto n. 4 Nota II bis parte prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, in fondo, quando stabilisce che per il mantenimento dell’agevolazione si deve procedere all’acquisto di altro immobile da adibire ‘a propria abitazione principale’ non dice diversamente, giacché, come noto, acquisto è sia quello oneroso che quello gratuito” (cfr. Cass. sentenza n. 16077 del 2013).
A conforto di tale conclusione i giudici del Palazzaccio osservano che l’articolo 7 della Legge n. 448/ 1998, che riconosce un credito d’imposta in caso di trasferimento intraquinquennale con successivo acquisto entro l’anno sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito, “ha senso solo se il beneficio prima casa può mantenersi anche in caso di acquisto di una nuova abitazione, entro un anno dall’alienazione della prima e che possa esser gratuito”.
La circostanza esposta dalla ricorrente Agenzia che, in relazione all’acquisto agevolato, sia stata “assolta l’IVA e non l’imposta di registro” non salva le sorti del ricorso, tenuto conto del rinvio operato dall’articolo 21 della tabella A parte II allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 alle citate disposizioni del TUR.
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