Si sta avvicinando la data di un’altra importante scadenza fiscale: l’ennesima, purtroppo, ma da tenere comunque bene a mente.
Il 7 luglio scadono infatti i termini previsti per i versamenti senza maggiorazione delle imposte derivanti da Unico14 e Irap14.
Il nuovo termine, accordato con la proroga, non riguarda però tutti i contribuenti ma solo coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi in misura inferiore ad euro 5.164.569.
A tal proposito è irrilevante il fatto che gli stessi siano interessati da cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi.
I nuovi termini sono inoltre estesi ai contribuenti a cui sono imputati, per trasparenza, i redditi d’impresa o di lavoro autonomo di società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore.
Si tratta quindi di soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
Infine, per espresso richiamo, entrano a far parte dei contribuenti che dovranno presentarsi alle casse entro il 7 luglio anche coloro che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L 98/2011 (c.d. “regime dei superminimi”).
Non hanno beneficiato invece di alcuna proroga, sebbene interessati dagli studi di settore, i soggetti Ires i cui termini per il versamento delle imposte scadono dopo il 16 giugno.
Questo è il caso, ad esempio, delle società di capitali che hanno approvato il bilancio nel maggior termine dei 180 giorni, oppure delle società il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare.
I versamenti del 7 luglio – Lo slittamento dei pagamenti accordato con la proroga dei giorni scorsi riguarderà tutti i versamenti legati a Unico14 e alla dichiarazione Irap14.
Per tale motivo, dunque, saranno oggetto di proroga non soltanto l’Irpef, l’Ires e l’Irap, ma anche l’Iva, l’imposta dovuta per l’adeguamento volontario agli studi di settore, le imposte sostitutive, l’Ivie e l’Ivafe, i contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.
La proroga interessa altresì il versamento del contributo annuale alla Camera di Commercio.
I contributi artigiani e commercianti – Un caso abbastanza complesso è quello che riguarda il versamento dei contributi artigiani e commercianti.
È ovvio come gli imprenditori individuali che svolgono attività interessate dagli studi di settore possano beneficiare della proroga dei termini, così come appare ovvio che lo slittamento della scadenza si estenda ai soci delle società di persone.
I soci delle società di capitali presentano invece alcune peculiarità.
Come abbiamo già detto, nel caso in cui gli stessi abbiano optato per la trasparenza fiscale potranno anch’essi beneficiare della proroga, mentre nel caso in cui non vi sia stata opzione per la trasparenza fiscale nessuna proroga è accordata per i versamenti erariali.
In quest’ultimo caso, però, i contributi previdenziali dei soci iscritti alla gestione Inps artigiani o commercianti sono comunque interessati dalla proroga eventualmente accordata alla società a cui partecipano, così come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E del 25 settembre 2013.
Pertanto, nel caso di soci di società di capitali non trasparenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti si avrà un doppio termine: uno, fisso al 16 giugno, per i versamenti erariali, l’altro, oggetto di proroga, per i versamenti dei contributi.
I versamenti con maggiorazione – Si ricorda, in ogni caso, che i contribuenti interessati dalla proroga potranno comunque effettuare il versamento degli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,40% dall’8 luglio prossimo, fino al 20 agosto.
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