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Eliminazione costi pubblicità: effetti fiscali

27 Aprile 2017silvanaNews

BILANCIO STUDIO PROFESSIONISTA

A seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 i costi di ricerca e pubblicità non possono essere più iscritti nell’attivo patrimoniale.

Sul punto il principio contabile OIC 24 ha chiarito che i costi di pubblicità già iscritti prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative:

  • possono essere riclassificati ed accolti nella voce B11 “Costi di impianto e di ampliamento”, se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, appunto, dei costi di impianto e di ampliamento;
  • devono essere eliminati dall’attivo patrimoniale se non soddisfano i requisiti per poter essere riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento. In tal caso, gli effetti dovranno essere rilevati retroattivamente ai sensi del principio contabile OIC 29.

Con il presente intervento ci soffermiamo quindi sugli effetti fiscali dell’eliminazione, dall’attivo patrimoniale, dei suddetti costi.

Si ritiene in primo luogo opportuno precisare che, fiscalmente, sarà ancora possibile continuare a dedurre, in più esercizi, i costi in oggetto, anche se, nell’attivo patrimoniale i costi di pubblicità e ricerca sono stati eliminati: lo prevede espressamente l’articolo 13-bis del decreto Milleproroghe (Decreto legge 244/2016, convertito, con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2017, n. 19).

Ipotizziamo quindi che una società abbia sostenuto costi di pubblicità, nel 2015, per euro 10.000, iscritti nell’attivo e dedotti fiscalmente solo per 1/5 (2.000 euro).

Nel 2016, a seguito della riforma di bilancio, i costi in oggetto, se non rispettano i requisiti per essere riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento, devono essere eliminati dall’attivo patrimoniale.
Tuttavia, ai fini fiscali, sarà possibile continuarli a dedurre in 5 esercizi.

Imposte anticipate e differite – Il disallineamento tra gli importi iscritti in bilancio e quelli fiscalmente deducibili genera una differenza temporanea che comporta l’iscrizione in bilancio di un credito per imposte anticipate.

Si ricorda, a tal proposito, che nella determinazione delle imposte anticipate, è necessario applicare l’aliquota Ires prevista nell’esercizio in cui la differenza temporanea sarà riassorbita.
È pertanto necessario tener conto della circostanza che, dal 2017, l’aliquota Ires passerà da 27,50% al 24%.

Quadro RV – È inoltre opportuno ricordare che è necessario compilare il Quadro RV del modello Redditi 2017 SC in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all’impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

Più precisamente, sono tenuti alla compilazione della sezione 1 del Quadro RV i soggetti che evidenziano differenze tra i valori civili e i valori fiscali in dipendenza dell’adozione dei nuovi principi contabili nazionali. In tale caso, va indicato il codice 3 nell’apposita casella denominata “IAS / D.lgs. 139/2016” (colonna 3).

Dovranno inoltre essere compilati:

  • la colonna 4, indicando il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio chiuso prima della transizione ai principi contabili nazionali o internazionali;
  • la colonna 5, va indicato il valore contabile della voce di bilancio rilevabile all’inizio dell’esercizio;
  • la colonna 10, nella quale va indicato il valore fiscale della voce di bilancio rilevabile all’inizio dell’esercizio;
  • le colonne 11 e 12, dove vanno indicati gli incrementi/decrementi della voce di bilancio rilevanti ai fini fiscali.
  • la colonna 13, ove va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell’esercizio, pari alla somma algebrica dell’importo di colonna 10 e degli importi indicati nelle colonne 11 e 12.
Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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