A seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 i costi di ricerca e pubblicità non possono essere più iscritti nell’attivo patrimoniale.
Sul punto il principio contabile OIC 24 ha chiarito che i costi di pubblicità già iscritti prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative:
Con il presente intervento ci soffermiamo quindi sugli effetti fiscali dell’eliminazione, dall’attivo patrimoniale, dei suddetti costi.
Si ritiene in primo luogo opportuno precisare che, fiscalmente, sarà ancora possibile continuare a dedurre, in più esercizi, i costi in oggetto, anche se, nell’attivo patrimoniale i costi di pubblicità e ricerca sono stati eliminati: lo prevede espressamente l’articolo 13-bis del decreto Milleproroghe (Decreto legge 244/2016, convertito, con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2017, n. 19).
Ipotizziamo quindi che una società abbia sostenuto costi di pubblicità, nel 2015, per euro 10.000, iscritti nell’attivo e dedotti fiscalmente solo per 1/5 (2.000 euro).
Nel 2016, a seguito della riforma di bilancio, i costi in oggetto, se non rispettano i requisiti per essere riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento, devono essere eliminati dall’attivo patrimoniale.
Tuttavia, ai fini fiscali, sarà possibile continuarli a dedurre in 5 esercizi.
Imposte anticipate e differite – Il disallineamento tra gli importi iscritti in bilancio e quelli fiscalmente deducibili genera una differenza temporanea che comporta l’iscrizione in bilancio di un credito per imposte anticipate.
Si ricorda, a tal proposito, che nella determinazione delle imposte anticipate, è necessario applicare l’aliquota Ires prevista nell’esercizio in cui la differenza temporanea sarà riassorbita.
È pertanto necessario tener conto della circostanza che, dal 2017, l’aliquota Ires passerà da 27,50% al 24%.
Quadro RV – È inoltre opportuno ricordare che è necessario compilare il Quadro RV del modello Redditi 2017 SC in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all’impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
Più precisamente, sono tenuti alla compilazione della sezione 1 del Quadro RV i soggetti che evidenziano differenze tra i valori civili e i valori fiscali in dipendenza dell’adozione dei nuovi principi contabili nazionali. In tale caso, va indicato il codice 3 nell’apposita casella denominata “IAS / D.lgs. 139/2016” (colonna 3).
Dovranno inoltre essere compilati:
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