Premessa – Il quadro VO della dichiarazione IVA/2017 è quello che permette ai contribuenti di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta opzione o revoca relativa ad un determinato regime, contabile o fiscale, mantenuto nell’anno d’imposta precedente dal contribuente a seguito del c.d. comportamento concludente.
Secondo le regole generali del comportamento concludente, un determinato comportamento fiscale vincola il contribuente per tre o cinque anni a seconda dei casi. E proprio in questo sta la novità dei righi in questione, che presume invece la disapplicazione di detta regola generale.
Ogni anno i modelli delle dichiarazioni si adeguano a quanto emanato nell’anno d’imposta precedente ed è quanto successo alla dichiarazione IVA/2017 con il quadro VO.
In particolare, come detto, ai righi VO33 e VO34 si recepisce quanto disposto e precisato dalla circ. 10/2016.
Le precisazioni della Circolare 10/2016 – La Legge di Stabilità per il 2016 aveva modificato a far data dal 1.1.2016 i requisiti per l’accesso al regime forfetario (L. 190/2014), oltre alle modalità di tassazione del reddito per i soggetti che iniziavano l’attività. In virtù di ciò si è permesso ai contribuenti di poter “disapplicare” la regola del comportamento concludente valevole per legge tre anni, ma che in alcuni casi specifici, poteva subire delle deroghe.
Ecco quindi che a seguito del contenuto di detta circolare e della possibilità di disapplicazione, sono stati rivisti i significati delle opzioni da esprimere nei righi VO33 e VO34.
I contribuenti che potenzialmente dovevano applicare nel 2016 il regime forfetario hanno avuto la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne volontariamente, optando per la determinazione nei modi ordinari di imposte dirette ed IVA, passando quindi al regime normale e viceversa.
L’opzione per il regime ordinario, come sempre, avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare (compilando il quadro VO) successivamente alla scelta operata, ed è solitamente vincolante per tre anni.
Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla Legge di Stabilità per il 2016, i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario (arrivando ad esempio dall’ormai cessato regime dei minimi), potevano, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario.
La rettifica dell’opzione – Coloro che intendevano applicare il nuovo regime forfetario potevano, pertanto, effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi nel corso del 2016, con addebito dell’imposta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate del documento di prassi in questione, oppure entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scadeva dopo predetto termine.
Le modalità di opzione – Quindi tutti i contribuenti che si sono trovati a transitare nel regime forfetario provenendo da altro regime, si trovano ora a dover compilare i righi, a seconda dell’esigenza, VO33 e VO34 della dichiarazione IVA/2017.
La compilazione dei righi VO33 e VO34 – Nel rigo VO33:
Il rigo VO34, invece, presenta tre caselle:
Si presume che detti adeguamenti debbano essere validi e circoscritti solo al 2016 (IVA/2017) essendo il 2016 il primo anno di applicazione del regime forfetario così come configurato oggi.
A partire dall’anno d’imposta 2017 (IVA/2018) si attendono modifiche di rito al Modello.
Le sanzioni per la mancata presentazione del VO – Non dimentichiamo, tuttavia, che l’omissione della compilazione del quadro VO, ai sensi della Circ. n. 209/E del 1998, non compromette, rendendo vano il comportamento concludente circa l’opzione effettuata, ma è punita con la sanzione prevista da euro 250 a euro 2.000.
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