L’articolo 16-bis, TUIR dispone la detraibilità del 36% – 50% delle spese per interventi di ristrutturazione sostenute ed effettivamente rimaste a carico “… dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”.
Pertanto, è confermato l’ambito soggettivo dell’agevolazione individuato dalla Legge n. 449/1997 (istitutiva dell’agevolazione) che prevedeva la detraibilità degli intervenuti effettuati su: “…singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.”
La Relazione tecnica al D.L. n. 201/2011 al riguardo dispone: “La detrazione, pertanto, spetta ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono …”. Possono, quindi, beneficiare della detrazione in esame i soggetti passivi IRPEF.
La Circolare n. 57/1998 ha chiarito che gli imprenditori individuali, anche se agricoli, possono fruire della detrazione del 36%-50%, sia a titolo di possessori che a titolo di detentori degli immobili interessati.
Condizione essenziale per beneficiare dell’agevolazione è che l’immobile oggetto di recupero edilizio non costituisca né bene strumentale (né per natura che per destinazione) né bene merce.
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