La novità – L’articolo 13-bis, introdotto appunto durante l’esame al Senato, estende, le modalità di determinazione del reddito, previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali (OIC). Il summenzionato articolo, esclude da tale determinazione del reddito le micro imprese, di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, con una modifica dell’articolo 83 del TUIR.
Nello specifico, con la modifica dell’articolo 83, comma 1, del TUIR viene introdotto il principio della cosiddetta “derivazione rafforzata” del reddito imponibile all’utile di bilancio, prevedendo il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, contenuti nei Principi Contabili OIC (così come già disposto per i soggetti che applicano i Principi contabili internazionali IAS / IFRS), ad eccezione delle microimprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile. A tal fine sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate a favore dei soggetti che applicano i predetti Principi contabili Internazionali.
Viene consentito, pertanto, a tali soggetti il riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale.
Si legge infatti, nelle schede di lettura del D.L. n. 244/2016 “ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni al fine di garantire l’applicazione di istituti quali, l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione…”.
Il legislatore, ha coerentemente, con le modifiche apportate, concesso un differimento di 15 giorni del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al 2016, che quindi passa dal 30 settembre al 16 ottobre 2017, al fine di agevolare la prima applicazione delle novità civilistiche in materia di bilancio d’esercizio e delle suddette disposizioni di coordinamento fiscali.
Modifiche di coordinamento al TUIR – Nell’ambito del Testo Unico sui Redditi, sono state altresì apportate delle modifiche, ossia:
Ai fini IRAP, con la modifica dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, in aggiunta alle voci di Conto Economico di cui ai numeri 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13), è disposta l’irrilevanza anche dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di aziende o rami di azienda.
Inoltre, è previsto che, il riferimento alle norme fiscali vigenti per componenti di cui alle macroclassi A) e B) del Conto Economico va inteso al netto dei componenti di natura straordinaria. Le suddette novità sono, pertanto, applicabili anche ai fini IRAP, dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Disciplina fiscale transitoria – È stata introdotta, infine, una disciplina fiscale transitoria per il primo esercizio di applicazione dei nuovi Principi contabili OIC al fine di cristallizzare le connesse rettifiche operate in bilancio.
È stato previsto quindi:
Infine, il comma 10, dell’articolo 13-bis, autorizza il MEF entro il 30 aprile 2017, ossia entro sessanta giorni della legge di conversione, di provvedere alla revisione dei Decreti n. 48/2009 e 8.6.2011 contenenti le disposizioni di coordinamento fiscale per i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi Principi contabili OIC, nonché del Decreto 14.3.2012 contenente la disciplina dell’ACE.
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