Premessa – Si avvia verso la definitiva conversione in Legge, il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (c.d. Decreto Milleproroghe, cui ormai il legislatore ci ha ogni anno abituati). E’ stato, infatti, approvato ieri dal Senato il testo definitivo che ora passerà alla Camera, per la seconda lettura che dovrà avvenire entro il 28 febbraio. Diverse sono le novità, frutto anche degli emendamenti approvati dalla Commissione Affari costituzionali a seguito di un’approfondita discussione che ha visto protagoniste tutte le forze politiche.
Le principali proroghe – In materia fiscale, spicca l’emendamento 14.0.15, con cui è stato previsto che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) andrà effettuata su base semestrale (solo dal 2018, invece, l’invio sarà trimestrale). Al riguardo, il temine per la comunicazione dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 18 settembre 2017 (il 16 cade di sabato). Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda, invece, l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.
In questo modo, sono soddisfatte, anche se solo in parte le richieste dei Commercialisti e degli altri addetti ai lavori, i quali avevano fortemente chiesto proroga in merito.
E’ prorogata dal 1° marzo 2017 al 1° novembre 2017 l’avvio dell’applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. A tal proposito, si ricorda che è stata la Legge di Stabilità 2017, a prevedere l’istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali.
Si estendono le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese (comma 2, lettera a), n. 1), che modifica l’articolo 83 del d.lgs. n. 917 del 1986 TUIR. Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale. Coerentemente viene prorogato di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in commento, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. C’è la proroga al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016.
Si proroga al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. Si ricorda che l’opzione in oggetto riguarda la facoltà per i lavoratori rimpatriati di scegliere fra due differenti regimi fiscali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo. Il primo regime fiscale (previsto dall’articolo 3 della legge n. 238 del 2010) stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche in questione concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in misura ridotta, pari al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori, in presenza dei requisiti prescritti dalla medesima legge n. 238. Il secondo regime, definito nell’ articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del suo ammontare al ricorrere di determinate condizioni.
Si posticipo al 1° luglio 2017 l’applicazione delle norme che dispongono l’effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali mediante modello F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici (per le entrate diverse da quelle tributarie non è possibile l’utilizzo del modello F24).
E’ prorogato al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche. Sarà consentito agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (e 2017), di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017. In tema di lavoro, è differito al 2018 il recupero dello 0,1% sui trattamenti pensionistici concesso nel 2015.
Differita al 1° gennaio 2018 anche la decorrenza dell’obbligo dei datori con 15 dipendenti di rispettare il collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili a prescindere da nuove assunzioni. Slitta di un anno l’obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro. C’è la proroga delle erogazioni in favore degli eredi delle prestazioni assistenziali per malati di mesotelioma deceduti nel 2016 e la proroga al 30 giugno 2017 della Dis-Coll (ossia dell’indennizzo per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata.
E’ differito dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017 l’obbligo – a carico del datore di lavoro e del dirigente – della comunicazione in via telematica all’INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento
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