La Legge di Stabilità 2016 getta un colpo di spugna sulla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, in presenza di fatti aventi rilevanza penal-tributaria. La disciplina in questione era stata peraltro recentemente rivisitata dal Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 8, comma 2 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, che disponeva la revisione della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi contenuta, rispettivamente, negli artt. 57, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e 43, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973.
Nella sostanza, la novità più significativa introdotta a regime la scorsa estate riguarda i termini entro i quali la denuncia per reati tributari deve essere presentata per determinare, quale diretta conseguenza, il raddoppio dei termini per l’attività accertatrice dell’Amministrazione finanziaria, termini ricondotti alla scadenza ordinaria di tale potere accertativo.
A pochi mesi di distanza dalla citata revisione normativa, si registra un nuovo intervento del legislatore, questa volta nell’ambito della Legge di Stabilità 2016, che di fatto determina una vera e propria rivoluzione della disciplina della decadenza dei termini accertativi in ambito tributario.
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