+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Economia & società
  • News 24
  • Contatti

Debiti PA: quali possibilità per le imprese?

17 Novembre 2014silvanaNews
Il pagamento dei debiti commerciali, pregressi, della PA è sempre stato per il nostro Paese motivo di rilievi da parte della Comunità europea e un problema difficile da risolvere in tempi rapidi.
Oggi che la crisi caratterizza tutti i settori economici e le imprese hanno difficoltà a reperire credito presso gli intermediari finanziari, la riscossione dei crediti vantati verso la PA, diventa motivo di sopravvivenza per un’impresa creditrice.

La normativa di riferimento
– La normativa di riferimento è contenuta in diversi decreti. Il problema dell’accumularsi di debiti nelle pubbliche amministrazioni è stato affrontato compiutamente per la prima volta con il D.L. n. 35/2013, adottato dal Governo Monti e convertito in legge dal Parlamento della XVII legislatura eletto nel 2013, che ha messo a disposizione circa 40 miliardi di euro per gli anni 2013 e 2014.
A questa prima fase, il Governo Letta ha fatto seguire una seconda fase con il D.L. n. 102/2013, con il quale sono stati incrementati i pagamenti previsti per il 2013 per 7,2 miliardi, senza ridurre quelli attesi per il 2014. Con Legge di Stabilità 2014 sono stati inoltre stanziati ulteriori 0,5 miliardi per l’anno 2014 e recentemente il Governo Renzi, con D.L. n. 66/2014, c.d. Decreto Irpef, ha stanziato ulteriori 9,3 miliardi e ha reso possibile la garanzia dello Stato sui crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Questi provvedimenti hanno anche disposto misure organizzative e procedurali, per impedire in futuro un nuovo accumulo di debiti arretrati.
Recentemente il D.L. c.d. Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014) ha previsto un allentamento del Patto di stabilità interno per il 2014 e 2015, proprio per anticipare liquidità alle regioni e agli enti locali, affinché venga destinata a tale scopo.
Il MEF, tra l’altro, sta attuando un monitoraggio periodico, in relazione allo stato di avanzamento delle misure attuative per il pagamento dei debiti, visionabile al seguente link: http://www.mef.gov.it/primo-piano/article_0118.html.

Gli strumenti a disposizione delle imprese – Diverse sono le possibilità che si presentano alle imprese, cioè gli strumenti reali che esse hanno a disposizione, per poter ottenere il pagamento dei propri crediti commerciali vantati nei confronti dello Stato.
Esse possono richiedere:
– la certificazione dei crediti, finalizzata alla successiva cessione agli intermediari finanziari;
– o l’eventuale compensazione con debiti maturati nei confronti delle stesse amministrazioni.
Inoltre, in presenza di oneri contributivi accertati e non ancora versati, da parte dell’impresa titolare di crediti commerciali nei confronti delle PA, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) è comunque rilasciato, se l’impresa dispone di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili di importo almeno pari agli oneri contributivi dovuti.

La certificazione dei crediti – Esiste un sistema attraverso il quale l’impresa creditrice può ottenere dalla PA la certificazione del credito commerciale, che attesta le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso.
Anzitutto, il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi nel caso di specie secondo le forme e le procedure prescritte dalla legislazione vigente.
Ai fini della certificazione, il requisito della certezza sussiste se il credito attiene a un’obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa registrato sulle scritture contabili.
Il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell’esatto ammontare del credito, si deve ugualmente ricondurre agli elementi del titolo giuridico sottostante.
Infine, il credito è esigibile se non vi sono fattori impeditivi del pagamento quali un’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.
Si ricorda che può essere certificato solo l’importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo; è da escludersi la certificazione degli interessi moratori.

L’iter per la richiesta – Il procedimento di certificazione avviene attraverso la piattaforma elettronica predisposta dal MEF, cui si accede attraverso il seguente link: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CeryificazioneCredito/home.xhtml.
La piattaforma consente la registrazione delle amministrazioni e degli enti e permette ai titolari dei crediti di accreditarsi e presentare le istanze per il rilascio delle relative certificazioni.
La data entro la quale le imprese devono presentare domanda di certificazione del credito sulla piattaforma elettronica per ottenere, in caso di cessione dello stesso, la garanzia dello Stato prevista dal decreto Legge n. 66/2014, inizialmente fissata al 23 agosto 2014, poi prorogata al 31 ottobre 2014 dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, con cui è stato convertito il D.L. 24 giugno 2014, n. 91.
In fase di richiesta di certificazione, il sistema presenta all’utente un modulo, compilato con le informazioni già inserite in fase di registrazione sulla piattaforma, che deve essere completato specificando:
– la PA nei confronti della quale si vuole chiedere la certificazione;
– e il dettaglio delle fatture (numero, importo e data a cui si riferisce il credito).
La normativa prevede che la pubblica amministrazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza del creditore debba certificare che il relativo credito è certo, liquido ed esigibile e indicare la data prevista per il pagamento.
L’indicazione della data di pagamento è obbligatoria (D.L. n. 66/2014); per le certificazioni già rilasciate, senza data prevista di pagamento, la PA deve integrare le informazioni, inserendo la data attraverso la piattaforma elettronica.
Se entro i 30 giorni l’amministrazione non ha pagato il credito, non ne ha rilevato l’insussistenza o l’inesigibilità, e non ha rilasciato la certificazione, il creditore può presentare, sempre tramite la piattaforma, istanza di nomina di un commissario ad acta; gli oneri saranno a carico dell’ente debitore.
Il commissario ad acta, che deve essere nominato entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza, provvede al rilascio della certificazione (o alla dichiarazione di inesigibilità o insussistenza anche parziale del credito) mediante la piattaforma elettronica, entro i successivi 50 giorni dalla nomina e ne dà contestuale comunicazione all’ente debitore.
In caso di mancata contestazione del credito entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il credito non è da considerare automaticamente certificato.
In caso di inadempimento da parte dell’amministrazione (mancata certificazione, il diniego non motivato della stessa) è prevista una serie di sanzioni:
– il mancato rispetto dell’obbligo, comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare e la sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo;
– inoltre, la PA che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all’indebitamento fino al permanere dell’inadempimento.
Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante, opponibile esclusivamente da parte dell’amministrazione debitrice.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/debiti-pa-quali-possibilita-per-le-imprese,3,24676

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Tag: #debitipa, #pubblicaamministrazione, #riscossionecreditipa
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |