Gli strumenti a disposizione delle imprese – Diverse sono le possibilità che si presentano alle imprese, cioè gli strumenti reali che esse hanno a disposizione, per poter ottenere il pagamento dei propri crediti commerciali vantati nei confronti dello Stato.
Esse possono richiedere:
– la certificazione dei crediti, finalizzata alla successiva cessione agli intermediari finanziari;
– o l’eventuale compensazione con debiti maturati nei confronti delle stesse amministrazioni.
Inoltre, in presenza di oneri contributivi accertati e non ancora versati, da parte dell’impresa titolare di crediti commerciali nei confronti delle PA, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) è comunque rilasciato, se l’impresa dispone di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili di importo almeno pari agli oneri contributivi dovuti.
La certificazione dei crediti – Esiste un sistema attraverso il quale l’impresa creditrice può ottenere dalla PA la certificazione del credito commerciale, che attesta le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso.
Anzitutto, il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi nel caso di specie secondo le forme e le procedure prescritte dalla legislazione vigente.
Ai fini della certificazione, il requisito della certezza sussiste se il credito attiene a un’obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa registrato sulle scritture contabili.
Il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell’esatto ammontare del credito, si deve ugualmente ricondurre agli elementi del titolo giuridico sottostante.
Infine, il credito è esigibile se non vi sono fattori impeditivi del pagamento quali un’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.
Si ricorda che può essere certificato solo l’importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo; è da escludersi la certificazione degli interessi moratori.
L’iter per la richiesta – Il procedimento di certificazione avviene attraverso la piattaforma elettronica predisposta dal MEF, cui si accede attraverso il seguente link: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CeryificazioneCredito/home.xhtml.
La piattaforma consente la registrazione delle amministrazioni e degli enti e permette ai titolari dei crediti di accreditarsi e presentare le istanze per il rilascio delle relative certificazioni.
La data entro la quale le imprese devono presentare domanda di certificazione del credito sulla piattaforma elettronica per ottenere, in caso di cessione dello stesso, la garanzia dello Stato prevista dal decreto Legge n. 66/2014, inizialmente fissata al 23 agosto 2014, poi prorogata al 31 ottobre 2014 dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, con cui è stato convertito il D.L. 24 giugno 2014, n. 91.
In fase di richiesta di certificazione, il sistema presenta all’utente un modulo, compilato con le informazioni già inserite in fase di registrazione sulla piattaforma, che deve essere completato specificando:
– la PA nei confronti della quale si vuole chiedere la certificazione;
– e il dettaglio delle fatture (numero, importo e data a cui si riferisce il credito).
La normativa prevede che la pubblica amministrazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza del creditore debba certificare che il relativo credito è certo, liquido ed esigibile e indicare la data prevista per il pagamento.
L’indicazione della data di pagamento è obbligatoria (D.L. n. 66/2014); per le certificazioni già rilasciate, senza data prevista di pagamento, la PA deve integrare le informazioni, inserendo la data attraverso la piattaforma elettronica.
Se entro i 30 giorni l’amministrazione non ha pagato il credito, non ne ha rilevato l’insussistenza o l’inesigibilità, e non ha rilasciato la certificazione, il creditore può presentare, sempre tramite la piattaforma, istanza di nomina di un commissario ad acta; gli oneri saranno a carico dell’ente debitore.
Il commissario ad acta, che deve essere nominato entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza, provvede al rilascio della certificazione (o alla dichiarazione di inesigibilità o insussistenza anche parziale del credito) mediante la piattaforma elettronica, entro i successivi 50 giorni dalla nomina e ne dà contestuale comunicazione all’ente debitore.
In caso di mancata contestazione del credito entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il credito non è da considerare automaticamente certificato.
In caso di inadempimento da parte dell’amministrazione (mancata certificazione, il diniego non motivato della stessa) è prevista una serie di sanzioni:
– il mancato rispetto dell’obbligo, comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare e la sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo;
– inoltre, la PA che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all’indebitamento fino al permanere dell’inadempimento.
Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante, opponibile esclusivamente da parte dell’amministrazione debitrice.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/debiti-pa-quali-possibilita-per-le-imprese,3,24676
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