Ecco allora, che sulla base di quanto anzidetto, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 10/E/2016, precisava che, tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla Legge di Stabilità per il 2016, i soggetti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario (nonostante avessero i requisiti per agire nel forfettario) potevano, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario (in altre parole potevano disattendere il vincolo triennale del regime IVA ordinario scelto per opzione). In tal caso il contribuente, adottava comportamento concludente del regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2016, e comunica la scelta al rigo VO33 (da presentare insieme al Modello Redditi PF/2017 poiché esonerato dalla dichiarazione IVA) barrando la casella 2.
Si pensi ora ad un caso analogo dove però oggetto di “significative modifiche” non sia il regime forfettario, bensì quello IVA ordinario e, quindi, ad esempio ad un contribuente nel 2015 ha iniziato la sua attività e nonostante aveva i requisiti per agire nel regime forfettario, scelse di operare, comunque, nel regime semplificato ad IVA ordinaria, con il conseguente vincolo triennale. A tal proposito ci si potrebbe chiedere se è possibile ora (nel 2017) disattendere il predetto vincolo e rientrare nel forfettario (avendone ancora i requisiti) e ciò in virtù delle sostanziali modifiche che ha subito il regime semplificato stesso ad opera della Legge di Bilancio 2017 (che ha previsto il nuovo regime semplificato “per cassa”) ed in applicazione del citato art. 1 DPR n. 442/1997.
La questione è di importanza rilevante, e tocca un argomento che ad oggi non è stato affrontato ne dal legislatore ne dall’Agenzia delle Entrate in un qualche documento di prassi.
Il dubbio rilevato, sembra avere ad oggetto lo stesso tema di cui alla Circolare n. 10/E/2016, con la differenza che, con la Legge di Bilancio 2017, oggetto di “significative modifiche”, dove non è stato il “regime forfettario” (ossia il regime abbandonato), a subire modifiche, bensì il “regime semplificato” (ossia il regime optato), che è diventato “regime per cassa”. Al riguardo, pertanto c’è da capire se il chiarimento fornito con la Circolare n. 10/E possa trovare applicazione solo quando le “modifiche significative” riguardino il regime abbandonato oppure anche quando a subire le predette modifiche sia il regime optato soggetto al vincolo triennale.
Non potendo, pertanto, dare una risposta precisa sull’argomento, per ora si rimanda a futuri (si spera) chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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