Per quanto riguarda l’indicazione nel quadro RU dei Modelli UNICO 2016, approvati con riferimento al periodo di imposta 2015, si fa presente che è stato previsto l’apposito codice (“Codice credito B9”) con riferimento al quale possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3 e RU12.
Ipotizziamo che Alfa SRL, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, abbia effettuato nel 2015 investimenti agevolabili per euro 1.000.000,00, di cui 600.000,00 euro per personale altamente qualificato e 400.000,00 euro per ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio.
Per determinare il credito d’imposta si dovrà raffrontare l’investimento effettuato nel 2015 con la media degli investimenti agevolabili effettuati nei periodi d’imposta 2014, 2013 e 2012, che ipotizziamo essere pari ad euro 600.000,00, di cui 400.000,00 per personale altamente qualificato e 200.000,00 per ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio.
1° OSSERVAZIONE – Il credito d’imposta R&S spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minore periodo dalla costituzione.
Proprio sul requisito della soglia minima d’investimenti si è soffermata l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 5/E/2015. A differenza delle precedenti agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo, quella in esame prevede espressamente l’effettuazione di un ammontare minimo d’investimenti al fine di poter accedere al credito di imposta.
Pertanto, occorre preliminarmente verificare che la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo sia pari almeno a euro 30.000.
La condizione relativa alla soglia minima d’investimento è posta esclusivamente con riferimento a ciascun periodo d’imposta per il quale si intende effettivamente accedere all’agevolazione.
Quindi, non è necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a euro 30.000 in tutti i periodi di imposta potenzialmente agevolati essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo di imposta in relazione al quale l’impresa ha intenzione di beneficiare dell’agevolazione. In riferimento all’esempio proposto, ipotizziamo che tale requisito sia rispettato.
2° OSSERVAZIONE – Dall’esempio proposto sorge il problema del raffronto tra spese omogenee. Ovvero se si debba far riferimento alla spese incrementale complessiva o alla spesa incrementale relativa a ciascuna classe di spese.
Come affermato nel Decreto attuativo (e nella C.M. 5/E/2016) si deve fare riferimento alla spesa incrementale relativa ai gruppi di spese con la medesima percentuale di agevolazione. Pertanto:
• si dovranno individuare le spese agevolabili al 25% e calcolare la spesa incrementale;
• si dovranno individuare le spese agevolabili al 50% e calcolare la spesa incrementale.
In riferimento all’esempio proposto, il credito d’imposta sarà pari ad euro (600.000,00 – 400.000,00) * 50% + (400.000,00 – 200.000,00) * 25%=150.000,00
In riferimento all’esempio proposto:
• nel rigo RU1 si indicherà la denominazione del credito – Ricerca e sviluppo L. 190/2014 – accompagnato dal relativo codice B9;
• nel rigo RU5 l’ammontare complessivo del credito maturato nel 2015, ossia 150.000,00;
• nel rigo RU 12 l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, ossia 150.000,00.
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