Costi black list: la deducibilità oltre il valore normale
Oltre il nuovo “limite” del valore normale, i costi sostenuti con operatori paradisiaci saranno deducibili ove sussista il vantaggio economico dell’operazione. È quanto prevede il nuovo art. 110, co. 10 e ss. del D.P.R. 917/1986 dopo le modifiche introdotte dal Decreto Crescita e Internalizzazione (D.Lgs. 147/2015, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 22.09.2015).
Le modifiche normative si applicano dal periodo d’imposta 2015 e pertanto ne dovremo tener conto già dalla presentazione del Modello UNICO 2016. È importante capire quale sia la documentazione necessaria per attestare la sussistenza del vantaggio economico dell’operazione.
Nella sentenza della Corte di Cassazione dell’8 maggio 2013, n. 10749, la Suprema Corte ha ritenuto che le operazioni poste in essere dall’impresa residente rispondessero ad un effettivo interesse economico, specificando che per tale si intendono “non solo prezzi competitivi ma anche altri fattori, quali la puntualità nelle forniture e la serietà del fornitore in genere”.
La condotta adottata non deve essere riconducibile a manovre elusive funzionali al solo scopo di ridurre il carico fiscale. Pertanto sarà necessario evidenziare quali sono i reali vantaggi dell’operazione e per quale motivo si è scelto di acquistare beni o servizi dal fornitore localizzato in un paradiso fiscale.
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