L’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), TUIR conferma la detraibilità del 36%-50% delle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche se a proprietà comune.
In sostanza, anche per gli anni dal 2012 in poi è riproposta l’agevolazione relativa alla costruzione/acquisto box o posto auto pertinenziale, senza modifiche rispetto alla disciplina previgente; in considerazione di tale continuità la trattazione propone i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli anni, che si ritengono ancora validi e applicabili.
Tale detrazione deve essere indicata in Unico nell’apposito spazio dedicato nel quadro RP.
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