L’art. 7– ter, D.P.R. 633/1972, per la definizione della territorialità ai fini Iva in merito alla prestazione di servizi stabilisce come regola generale che:
La C.M. n. 37/E/2011, in base a quanto previsto dal Regolamento UE n. 282/2011, precisa che ai fini dell’applicazione delle suddette regole generali , ed in particolare quella prevista per i servizi “B2B”(business to business) rilevano due variabili principali quali : lo status di soggetto passivo del committente per la specifica prestazione e il luogo di stabilimento del committente stesso.
Tuttavia ci sono dei casi particolari per i quali sono previste delle deroghe assolute o relative alle prescrizioni generali, come ad esempio la prestazione di servizi di consulenza a favore di soggetti non passivi d’imposta residente in un Paese extra-UE.
Proprio in relazione a tale tipologia di servizi l’art. 7-septies, D.P.R. 633/1972 contiene delle deroghe cd. “relative”, per effetto delle quali tali prestazioni sono considerate non effettuate nel territorio dello Stato (e quindi sono fuori campo IVA), se sono resi nei confronti di un soggetto non passivo d’imposta residente in un Paese extra-UE;
Prendiamo il caso di un avvocato residente in Italia che presta la propria attività in favore di un privato non residente UE; al momento dell’emissione della fattura deve comprendere nel corrispettivo finale l’importo maggiorato dell’Iva vigente in Italia?
Se considerassimo la regola generale prevista dall’art.7 del D..R. 633/1972, la prestazione va considerata effettuata in Italia e quindi rilevante territorialmente ai fini Iva; la previsione introdotta dall’art.7 septies, D.P.R. 633/1972 prevede invece che “in deroga a quanto stabilito dall’art 7- ter, comma 1, lett.b), non si considerano effettuate nel territorio dello stato….quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:…C) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale.
Quindi in base a quanto sopra descritto e in deroga alla regola generale, l’avvocato dovrà procedere all’emissione di una fattura non soggetta ai sensi dell’art. 21comma 6-bis, D.P.R. 633/1972; le prestazioni non si considerano effettuate in Italia, quindi viene meno, in deroga, il requisito della territorialità.
Al contrario qualora la prestazione fossa prestata a favore di un privato UE troverebbe applicazione la prescrizione generale dall’art.7 del D..R. 633/1972, quindi la prestazione avrebbe rilevanza territoriale in Italia e si applicherebbe l’aliquota ivi vigente.
wordpress theme by initheme.com