Il Decreto Legge, rubricato “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, ha ad oggetto misure urgenti per il contrasto all’evasione fiscale.
Tra le più importanti modifiche effettuate con l’approvazione del predetto Decreto, vi è la rimodulazione dell’articolo 21 del Decreto Legge n. 78, del 31 maggio 2010. Articolo 21
Il nuovo testo prevede che, a partire da 2017, i soggetti passivi IVA, trasmetteranno, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, all’Agenzia delle Entrate, i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate ai sensi dell’ex articolo 25 del D.P.R. n. 633/72, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni. Lo spesometro, quindi, non sarà più annuale, ma bensì trimestrale.
I dati da comunicare, comprenderanno, i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; la data ed il numero della fattura, la base imponibile; l’aliquota applicata, l’imposta e infine la tipologia dell’operazione. Per quel che concerne, la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, soddisferanno gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 “conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale”. Il nuovo articolo 21-bis
Con l’introduzione dell’articolo 21-bis del Decreto Legge n. 78/2010, all’interno del succitato Decreto n. 193/2016, si precisa che, i soggetti passivi, saranno tenuti alla comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, trimestralmente ed entro le scadenze previste per lo spesometro, di cui si è già parlato in precedenza.
Nel caso in cui, i soggetti passivi, esercitano più attività, presenteranno una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
Il nuovo articolo 21-bis, prevede, inoltre, che, la comunicazione sia prevista anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, mentre saranno esonerati dalla predetta comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
L’Amministrazione Finanziaria, nel momento in cui, riceverà i dati, dovrà provvedere ad un controllo tra la comunicazione dei dati e i relativi versamenti d’imposta. Nel caso in cui, dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente, dovrà essere informato, per poter fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati in modo errato, ossia, versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituito del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97. Articolo 21-ter
Il nuovo articolo 21-ter, del Decreto Legge n. 78/2010, riconosce ai soggetti in attività nel 2017, relativamente agli obblighi previsti per lo spesometro e alla comunicazione trimestrale dei dati contabili delle liquidazioni periodiche ai fini IVA, un credito d’imposta pari ad euro 100 per l’adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi. Il summenzionato credito d’imposta, spetterà a coloro che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 50.000.
Un ulteriore credito d’imposta, sarà riconosciuto inoltre ai soggetti di cui sopra se opteranno per la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 127 del 2015.
Occorre precisare, che tale credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Una novità degna di nota, riguarda l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, in questo caso si applicherà una sanzione da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 25.000.
Nel caso in cui la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, sia incompleta o infedele, si applicherà una sanzione da euro 5.000 ad euro 50.000.
Infine, un’ulteriore modifica, riguarda i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA che a partire dal 1° gennaio 2017 potrà essere trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile.