La violazione del predetto obbligo comporta il recupero (a mezzo atto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate) del credito impropriamente utilizzato, oltre che degli interessi e l’applicazione delle dovute sanzioni.
Inoltre, per i soggetti titolari di partita IVA, è stato istituito l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti d’imposta. Dunque, in presenza di crediti compensati, il modello F24 dei predetti soggetti, potrà essere presentato solo telematicamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (non è più possibile farlo attraverso i servizi di home banking).
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Con riferimento a quanto detto in premessa e con particolare riguardo alla decorrenza delle novità, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 57/E pubblicata ieri, ha chiarito che le news entrano in vigore a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 24 aprile 2017.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. A tal proposito è stato, pertanto, precisato che:
Infine, nella Risoluzione in commento, è affermato che, il controllo in merito all’obbligo, per i titolari di partita IVA, di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza di F24 con crediti utilizzati in compensazione, inizierà a partire dal 1° giugno.
wordpress theme by initheme.com