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CFC: nuovi e vecchi interpelli

4 Dicembre 2015silvanaNews

Black-list

E’ possibile disapplicare la disciplina CFC black list al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • l’impresa, l’ente o la società non residente svolge un’attività industriale o commerciale effettiva quale attività principale nel Paese dove è collocata;
  • il soggetto residente dimostra che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Al fine della dimostrazione delle suddette esimenti, la previgente versione del co. 5, dell’art. 167 del Tuir prevedeva l’obbligo per il contribuente di interpellare obbligatoriamente preventivamente l’Agenzia delle Entrate.

Novità – Con la lettera b), del co. 1, dell’art. 8, D.L. 147/2015 viene sostituita la parola deve con la parola può nell’art. 167, co. 5, D.P.R.917/1986. Cosi facendo si sostituisce l’obbligatorietà con la facoltà di presentazione dell’interpello preventivo per la disapplicazione della CFC Black list.

Da evidenziare che già l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 51/E/2010 aveva avuto modo di soffermarsi sull’obbligatorietà dell’interpello, chiarendo che:

  • nel caso in cui il contribuente non provvedesse a presentare preventivamente l’interpello disapplicativo per dimostrare una delle due esimenti, il reddito della controllata estera doveva essere imputato per trasparenza ai soci italiani in proporzione alle partecipazioni da esse detenute;
  • in caso di presentazione dell’interpello con parere negativo dell’Agenzia non era necessario effettuare la tassazione per trasparenza; il contribuente poteva quindi non adeguarsi alla risposta fornita dall’Agenzia. In tal caso, però, la documentazione predisposta non poteva essere utilizzata in sede di contenzioso.

Ora si prevede che in caso di risposta positiva all’interpello da parte dell’Agenzia, non sarà più necessario dimostrare le condizioni esimenti in sede di controllo, fermo restando il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.

I nuovi interpelli – La modifica normativa in commento dovrà essere coordinata con il D.lgs. 156/2015 relativo alle misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

In particolare, l’interpello ex art 167, co. 5, D.P.R. 917/1986 rientra tra gli interpelli probatori, con i quali si chiede di verificare l’esistenza di condizioni e di valutare gli elementi probatori al fine dell’adozione di un regime fiscale agevolato. L’amministrazione Finanziaria ai fini della riposta da fornire al contribuente ha a disposizione 120 gg, decorso i quali si determina una situazione di silenzio assenso.

Per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2016 dovrebbero applicarsi le disposizioni attuative che dovranno essere stabilite con un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Da evidenziare tuttavia che l’art. 8, co. 4, D.lgs. comma 4 dello stesso DLgs. 156/2015, detta la disciplina transitoria, in base alla quale alle istanze di interpello presentate primadell’emanazione delle disposizioni attuative si applicheranno le regole già in vigore, ovvero quelle dettate del D.M. 429/2001.

In base a tale disciplina:

  • le istanze devono essere presentate entro 120 giorni prima del termine di presentazione del modello UNICO in cui si intendono far valere le esimenti;
  • la risposta deve essere fornita dall’Amministrazione Finanziaria entro 120 giorni; in assenza di esplicita risposta, vale il silenzio assenso.
Autore: Redazione Fiscal Focus,

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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