Al fine della dimostrazione delle suddette esimenti, la previgente versione del co. 5, dell’art. 167 del Tuir prevedeva l’obbligo per il contribuente di interpellare obbligatoriamente preventivamente l’Agenzia delle Entrate.
Novità – Con la lettera b), del co. 1, dell’art. 8, D.L. 147/2015 viene sostituita la parola deve con la parola può nell’art. 167, co. 5, D.P.R.917/1986. Cosi facendo si sostituisce l’obbligatorietà con la facoltà di presentazione dell’interpello preventivo per la disapplicazione della CFC Black list.
Da evidenziare che già l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 51/E/2010 aveva avuto modo di soffermarsi sull’obbligatorietà dell’interpello, chiarendo che:
Ora si prevede che in caso di risposta positiva all’interpello da parte dell’Agenzia, non sarà più necessario dimostrare le condizioni esimenti in sede di controllo, fermo restando il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.
I nuovi interpelli – La modifica normativa in commento dovrà essere coordinata con il D.lgs. 156/2015 relativo alle misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.
In particolare, l’interpello ex art 167, co. 5, D.P.R. 917/1986 rientra tra gli interpelli probatori, con i quali si chiede di verificare l’esistenza di condizioni e di valutare gli elementi probatori al fine dell’adozione di un regime fiscale agevolato. L’amministrazione Finanziaria ai fini della riposta da fornire al contribuente ha a disposizione 120 gg, decorso i quali si determina una situazione di silenzio assenso.
Per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2016 dovrebbero applicarsi le disposizioni attuative che dovranno essere stabilite con un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Da evidenziare tuttavia che l’art. 8, co. 4, D.lgs. comma 4 dello stesso DLgs. 156/2015, detta la disciplina transitoria, in base alla quale alle istanze di interpello presentate primadell’emanazione delle disposizioni attuative si applicheranno le regole già in vigore, ovvero quelle dettate del D.M. 429/2001.
In base a tale disciplina:
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