L’agevolazione fiscale sugli investimenti di cui al D.L. n. 91/2014 assume la forma di un credito di imposta di importo pari al 15% della differenza tra:
• investimenti in beni strumentali realizzati nel “periodo agevolato”, ossia nel periodo che decorre dalla data di entrate in vigore del Decreto Competitività (25 giugno 2014) e termina il 30 giugno 2015;
• media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti al “periodo agevolato” (con facoltà di escludere il periodo di imposta con maggiori investimenti).
I soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per esempio, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2014, dovranno tenere in considerazione la media degli investimenti realizzati tra il 2009 e il 2013 mentre, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2015, dovranno tenere in considerazione la media degli investimenti realizzati tra il 2010 e il 2014.
Emerge già in questa sede una complicazione legata alle imprese che siano in attività da meno di 5 anni o che siano state costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Competitività.
Il procedimento per il calcolo dell’importo detassabile conserva un’anomalia “matematica”: occorre infatti sottrarre dagli acquisti effettuati in un semestre (il secondo, o poco più, del 2014, cui seguirà, con un conteggio distinto, il primo del 2015) quelli realizzati (in media) nell’arco di 12 mesi.
A conseguenza di ciò saranno privilegiate le imprese neo-costituite che detasseranno tutti gli investimenti e quelle che concentreranno in un unico semestre tutti gli investimenti.
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