Attualmente l’Italia ha stilato tre liste emanate con singoli decreti, ovvero:
Si precisa che le tre Liste devono essere osservate unitariamente e non singolarmente al fine di verificare se un Paese o Territorio rientri o meno nella Black List approvata dall’Agenzia delle Entrate.
Le Liste dovranno essere quindi valutate complessivamente a prescindere dalle condizioni soggettive dell’operatore economico; è sufficiente infatti che un Paese sia presente in una sola delle Liste per essere considerato un Paese Black List verso i quali ricorreranno tutti gli obblighi di monitoraggio fiscale.
L’importanza delle Liste è quanto mai significativa soprattutto in relazione alla lotta contro l’evasione fiscale, le frodi fiscali internazionali e nazionali, che tutti i Governi spasmodicamente mettendo in atto al fine di salvaguardare i propri Bilanci perseguendo anche lo scopo di ridurre il peso fiscale complessivo che sta soffocando le piccole e medie imprese, lavoratori dipendenti e pensionati.
Per completezza di informazioni dobbiamo ricordare che il Decreto Legge n. 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio e convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del 01.12.2016 ha previsto l’abolizione dell’obbligo, per i contribuenti soggetti passivi Iva che effettuano operazioni con operatori economici stabiliti nei così detti Paesi Black List, di comunicazione delle stesse operazioni all’Agenzia delle Entrate; quindi questi operatori nazionali affronteranno con riferimento alle operazioni poste in essere nel 2016 il loro ultimo adempimento.
Importanti modifiche alle liste sopra indicate sono intervenute nel corso del 2016 mediante la stesura della nuova “White List” e quindi il passaggio dalla Lista dei paesi “collaborativi” alla Lista di quelli “non collaborativi”; vale comunque in ogni caso la valutazione complessiva dell’appartenenza del singolo Stato o Territorio alle varie Liste oltre che il fatto che l’Amministrazione finanziaria si riserva la facoltà di escludere dalla White List quei paesi che ad un attento monitoraggio evidenziassero un perdurante comportamento poco collaborativo in occasione dello scambio delle informazioni in materia fiscale.
Anche l’UE si sta approcciando verso la formazione di una “Black List Europea” che dovrebbe vedere la sua prima stesura proprio nel 2017; la Commissione Europea ha, infatti già avviato l’iter per la definizione di un elenco di Paesi “non collaborativi” al fine di aiutare i Paesi Membri dell’UE nella lotta all’evasione fiscale e all’abuso dell’arbitraggio fiscale.
Nei prossimi mesi alcuni Paesi facenti parte del nuovo elenco saranno sottoposti su indicazione degli Stati Membri dell’UE ad un attento monitoraggio al fine di individuare quelli che non rispettano le norme in materia di fiscalità.
La Black List UE dovrebbe superare e quindi assorbire in sé le varie Black List nazionali e sostituirla con una unica valida per tutti gli Stati aderenti all’Unione Europea, diventando uno strumento particolarmente utile nell’individuazione di operazioni anomale, nella scelta degli Stati con i quali effettuare transazioni commerciali nel rispetto delle normative fiscali vigenti, contribuendo quindi alla lotta contro l’evasione fiscale.
Nella formazione della Black List UE assumeranno rilevanza i recenti accordi sottoscritti, per la maggior parte nel secondo semestre del 2016, secondo il modello Ocse con Paesi quali Andorra, Principato di Monaco, Principato del Liechtestein, San Marino e Svizzera.
Tali recenti accordi, nel maggior parte ratificati dai rispettivi Governi, impongono l’obbligo di ottemperare, su richiesta, allo scambio di informazioni perseguendo così l’obiettivo di perseguire un adeguato livello di trasparenza ed una maggiore compliance fiscale.
Genericamente, le informazioni oggetto di scambio sono quelle considerate “verosimilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari…”.
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