La riforma di bilancio, introdotta con il D.Lgs. n. 139/2015, può rappresentare una legittima causa di differimento della data di approvazione del bilancio: sono queste le conclusioni a cui è giunta la “Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali” del CNDCEC.
La proroga dei termini
Come noto, l’Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto, e comunque non oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
Ai sensi dell’articolo 2364 c.c. (per le Spa) e 2478-bis c.c. (per le Srl) è tuttavia possibile prevedere nello statuto un termine maggiore, in ogni caso non superiore ai 180 giorni:
In questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
Se, invece, la società redige il bilancio in forma abbreviata, non essendo prevista la relazione sulla gestione, le informazioni che giustificano il differimento del termine andranno fornite nella nota integrativa.
Inoltre, qualora sia necessario rinviare i termini per l’approvazione del bilancio, è consigliabile che gli amministratori redigano un apposito verbale, nel quale andranno ad indicare i motivi che giustificano il differimento, da sottoporre poi all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Le novità del D.Lgs. n. 139/2015
Il D.Lgs. n. 139/2015 di riforma del bilancio di esercizio è entrato in vigore a partire dai bilanci decorrenti dal 1° gennaio 2016 o successivamente: le novità trovano quindi piena applicazione nei bilanci al 31.12.2016.
Inoltre i principi contabili nazionali sono stati aggiornati, nella loro versione definitiva, soltanto il 22 dicembre 2016.
Pare quindi evidente come l’applicazione delle novità ai bilanci al 31.12.2016 possa generare numerose difficoltà, soprattutto ove si tenga conto che sarà necessario, ai fini comparativi, anche rielaborare i dati al 31.12.2015.
Il tutto, poi, senza considerare che il Legislatore fiscale non ha ancora fornito le necessarie indicazioni per la quantificazioni delle imposte, correnti e differite.
Il CNDCEC ritiene, sul punto, che “la pubblicazione delle norme fiscali potrebbe, in aggiunta, portare a ulteriori sforzi interpretativi, ad oggi non quantificabili”.
Per tutti i motivi appena esposti, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e, più precisamente, la Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali, ha ritenuto “non improprio” il ricorso al maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio.
L’impegno del CNDCEC
Considerate le difficoltà incontrate dagli operatori, il Consiglio Nazionale si è impegnato a fornire tutto il supporto necessario ai professionisti.
Raffaele Marcello, consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli, ha infatti ritenuto che “l’attività del Consiglio nazionale dovrà adesso essere concentrata sull’analisi delle problematiche che possono emergere nell’applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni operative, in linea con i Principi contabili dello standard setter, e poter mettere i colleghi e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività”.
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