I controlli automatici delle dichiarazioni – Il controllo automatico riguarda tutte le dichiarazioni presentate e consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria.
I controlli formali – I controlli formali invece si applicano alle dichiarazioni selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi del rischio e si sostanzia nel riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
Una simile attività di controllo viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente effettua direttamente, senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade, per esempio, per l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le tasse automobilistiche).
L’ufficio che ha rilevato eventuali violazioni nella predisposizione delle dichiarazioni prima di procedere all’iscrizione a ruolo della possibile maggiore imposta accertata è tenuta ad inviare al contribuente una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.
Al contribuente viene riconosciuta la possibilità di versare una sanzione ridotta, se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Si ricorda che Il D.L. 159/2015 recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, ha modificato, tra l’altro, la disciplina dei versamenti – in unica soluzione o in forma rateale – delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e, più precisamente:
Il novellato art 3-bis del D.Lgs 462/97 prevede che le somme collegate agli avvisi bonari possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
La disciplina degli inadempimenti in tema di pagamento (in unica soluzione e in forma rateale) delle somme dovute a seguito degli atti sopra indicati è stata inserita in un unico articolo, ossia nell’art. 15- ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3 del decreto 159, rubricato “Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate”.
L’inadempimento nel versamento delle somme dovute – In caso di rateazione il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Lo stesso articolo appena richiamato disciplina il cd. Il lieve inadempimento.
Il lieve inadempimento – È esclusa la decadenza della rateazione in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Iscrizione a ruolo – Il contribuente che versa in ritardo o in misura carente gli importi dovuti, seppur si configura un lieve inadempimento è comunque soggetto a sanzione ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 241/1997.
L’ufficio competente appunto provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Il contribuente può ovviare all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti tramite il ravvedimento operoso:
A titolo di ravvedimento operoso sono dovuti:
a) in caso di versamento tardivo – sanzione commisurata all’importo pagato in ritardo:
b) in caso di versamento carente:
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