La Corte di Giustizia UE, nelle argomentazioni espresse nella causa C-16/14 del 24 aprile 2015, ha fornito importanti spunti di riflessione con particolare riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile per le operazioni assimilate alle cessioni a titolo oneroso (come ad esempio nel caso di autoconsumo). Nello specifico, considerato che il criterio del prezzo di acquisto di beni simili, a differenza di quello del costo, si basa sul prezzo di mercato e prescinde dagli elementi di valore che concorrono a formarlo, gli interessi versati dalla società sul finanziamento ottenuto per la costruzione dell’immobile sono irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IVA.
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