Premessa – Per l’anno 2016, la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) al comma 26, ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto atteneva alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applicava alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che hanno deliberato il predissesto o il dissesto finanziario.
Conseguenza di ciò è che per l’anno 2016 i comuni non hanno potuto deliberare nuove aliquote IMU più elevate rispetto a quelle del 2015 ma potevano deliberare invece, aliquote più basse (la deliberazione di un’aliquota 2016 più alta rispetto a quella prevista per il 2015 per la stessa categoria di immobili sarebbe stata priva di efficacia, salvo che si tratti di comuni che abbiano deliberato il predissesto o il dissesto finanziario).
Quanto previsto per l’IMU, la Legge di Stabilità 2016 lo ha previsto anche per la TASI ma con una piccola differenza contenuta nel comma 28 della stessa legge. In particolare, limitatamente agli immobili non esentati dalla TASI ai sensi dei commi da 10 a 26 della stessa Legge n. 208/2015, i comuni potevano mantenere anche per il 2015, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015. Si tratta di una misura che attribuiva ai comuni il potere di mantenere la maggiorazione (quella dello 0,8% per intenderci) attraverso un’espressa deliberazione e nella stessa misura applicata per l’anno 2015 ma limitatamente agli immobili non esentati dal tributo. Ciò sta significando, che se il Comune, ad esempio, aveva deliberato (nel 2015) la maggiorazione in questione solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, tale maggiorazione non poteva essere ovviamente mantenuta (anche nel 2016) per tale fattispecie, essendo tali immobili divenuti (da quest’anno) esenti anche ai fini TASI. Qualora, invece, ad esempio, la maggiorazione era stata fissata per “altri immobili” non interessati dall’esenzione TASI 2016, il comune poteva mantenere, anche per il 2016, tale maggiorazione ma emanando apposita delibera (a tal proposito si ricorda che per il 2016, le delibere IMU/TASI andavano emanate entro il 30/04/2016). Il comune, non poteva, invece, deliberare tale maggiorazione ex novo per il 2016. In definitiva, se nel 2015 la maggiorazione (dello 0,8%) non era stata deliberata, il comune non poteva deliberarla per il 2016, mentre se era stata deliberata nel 2015, il comune poteva mantenerla anche per il 2016 ma per farlo doveva emanare apposita delibera. Ciò che si prevede per il 2017 – All’art. 11 del testo (in bozza) della Legge di Stabilità 2017 (in fase di discussione in parlamento e di definitiva approvazione da qui a fine anno) è disposto che all’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26 le parole “per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2016 e 2017”;
b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016.”.
Ne consegue che (se da qui a fine anno il testo della manovra di Bilancio sarà così confermato):
con riferimento all’IMU ci sarà il blocco di aumento aliquote anche per il 2017. Quindi, i comuni non potranno deliberare aumenti di aliquote che dovrebbero, pertanto, restare ferme allo stesso livello del 2015 o (del 2016 sei in quest’anno sono state ridotte rispetto al 2015). I comuni potranno deliberare, invece, riduzioni di aliquote;
per la TASI, fermo restando l’impossibilità di deliberare aumenti di aliquote, i comuni potranno confermare con apposita delibera la maggiorazione dello 0,8% già confermata nel 2016. Quindi se, ad esempio, il comune nel 2016 ha emanato delibera con cui ha confermato anche per quest’anno la maggiorazione TASI dello 0,8% (che era stata deliberata nel 2015), se vuole mantenere tale maggiorazione anche nel 2017 potrà farlo, ma dovrà emanare apposita delibera con cui lo conferma.