Fari puntati sull’assegnazione agevolata: sono infatti questi gli ultimi giorni per procedere al versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, pari al 60% dell’importo complessivamente dovuto.
L’assegnazione agevolata comporta però anche importanti effetti in capo ai soci, i quali, allo stesso modo, non possono essere trascurati.
Si pensi all’esempio di una società di persone che abbia assegnato un immobile entro il previsto termine (30.09.2016): quale sarà l’effetto, ai fini fiscali, in capo al socio?
In primo luogo risulta necessario determinare il costo fiscale della partecipazione, e confrontarlo con il valore normale dell’immobile assegnato.
Per quanto riguarda il valore normale dell’immobile non si pongono particolari problemi, in quanto lo stesso coinciderà con il valore sulla base del quale è stata determinata e, in parte, versata, l’imposta sostitutiva.
Più complessa è la determinazione del costo fiscale della partecipazione, soprattutto nei casi in cui siano state effettuate delle rivalutazioni in passato.
Sul punto giova tuttavia premettere, prima di analizzare i casi specifici, che l’imposta sostitutiva sulle riserve di rivalutazione annullate va calcolata esclusivamente avuto riguardo alle rilevazioni contabili effettuate in sede di assegnazione: in altre parole, è sempre necessario tenere a riferimento l’ammontare della riserva annullata, indipendentemente da quello che invece potrebbe essere il valore normale o catastale del bene.
La rivalutazione della partecipazione
Il caso più semplice è quello di una società di persone in contabilità ordinaria che abbia affrancato la riserva di rivalutazione. A seguito del versamento dell’imposta sostitutiva del 10% la riserva è diventata infatti liberamente distribuibile, e il costo della partecipazione deve essere ritenuto pari al maggior valore rivalutato.
Potrebbe tuttavia accadere che la riserva sia ancora in sospensione d’imposta, in quanto non è ancora stata versata l’imposta sostitutiva per affrancare il saldo attivo. In questo caso, se si volesse utilizzare, in sede di assegnazione, il saldo attivo, sarebbe necessario versare l’imposta sostitutiva del 13%: il costo della partecipazione verrebbe in questo modo incrementato per un ammontare pari all’imponibile sul quale è stata calcolata l’imposta sostitutiva del 13%.
Alcuni problemi potrebbero tuttavia sorgere nei casi in cui, ad aver percorso la strada della rivalutazione sia stata una società di persone che ha adottato il regime della contabilità semplificata. In questo caso, infatti, non si è formata una riserva in sospensione d’imposta e non è dovuta l’imposta sostitutiva del 13%, sebbene la società abbia comunque versato un’imposta sostitutiva al fine di vedersi riconosciuto un maggior valore.
Potrebbe pertanto ritenersi che il costo della partecipazione possa essere incrementato di un importo pari al saldo attivo, ma sarà in ogni caso necessario verificare che la riserva non sia già stata distribuita, con contestuale riduzione del costo fiscale della partecipazione.
Come chiarito anche dalla Circolare 37/E del settembre 2016, il costo fiscale della partecipazione del socio in contabilità semplificata deve quindi essere determinato in via extracontabile con le stesse modalità previste dall’articolo 68, comma 6 del TUIR.
La rivalutazione avente effetti solo civilistici
Se la rivalutazione è solo civilistica, non si potrà parlare di una riserva in sospensione d’imposta, in quanto il valore è irrilevante ai fini fiscali. Pertanto, non vi sarà alcun incremento del costo della partecipazione.
Il c.d. “sottozero”
Potrebbe accadere che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, eventualmente incrementato dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva, risulti inferiore al valore normale o catastale del bene assegnato.
In questo caso, la differenza tra il valore normale e il costo fiscale della partecipazione è soggetto a tassazione, come utile, ai sensi dell’art. 47 Tuir.
È anche possibile ricorrere al regime di tassazione separata, ai sensi dell’art. 17 Tuir, comma 1, lettera l), laddove ne ricorrano i presupposti.
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