Abbiamo già parlato diverse volte della profonda differenza che caratterizza le due discipline, ma oggi questi due aspetti hanno un’ulteriore caratteristica in comune: hanno davanti a loro periodi di profondi mutamenti.
Ma andiamo con ordine e richiamiamo le diverse novità.
Antiriciclaggio nella disciplina amministrativa
La disciplina antiriciclaggio di natura amministrativa è frutto del recepimento in Italia delle direttive europee, ed è ormai noto come stiano andando avanti in sede comunitaria i lavori per l’emanazione della IV direttiva antiriciclaggio, la quale sarà destinata a modificare, ancora una volta, questa complessa disciplina.
Tra i vari interventi previsti non si possono dimenticare quelli legati all’analisi del rischio (ai quali sembra sia stato dato ampissimo spazio).
Viene infatti espressamente richiesto ai singoli Stati membri di individuare, comprendere, quindi mitigare, i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Da questo punto di vista l’Italia sembra voler anticipare tale adempimento e la stampa specializzata ha annunciato che, già entro l’estate, potremmo avere una vera e propria “mappa del rischio antiriciclaggio”.
Un aspetto estremamente rilevante che pare emergere dalle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi è il fatto che questo nuovo concetto di analisi del rischio dovrebbe essere calibrato sulle caratteristiche e le dimensioni del soggetto obbligato all’adempimento.
È questo un grandissimo passo avanti, che sembra rispondere alle critiche mosse a seguito della prima lettura della proposta di IV Direttiva.
In questo caso si parla addirittura anche di una caratterizzazione specifica dei rischi sulla base del territorio, non solo dell’attività svolta: insomma, non si può che avvalorare la prima definizione fornita dagli addetti ai lavori, che hanno parlato di veri e propri “studi di settore antiriciclaggio”.
Se da un lato non si può che esprimere soddisfazione per l’accoglimento delle richieste avanzate, dall’altro occorre rilevare che, come al solito, cresceranno adempimenti e responsabilità in capo agli intermediari.
Si parla infatti dell’introduzione di un vero e proprio obbligo in capo ai soggetti obbligati di dotarsi di modelli organizzativi di controllo interno, al fine di limitare i rischi e le responsabilità in sede di adeguata verifica della clientela.
La disciplina penale
Negli ultimi giorni si è parlato molto del c.d. reato di “autoriciclaggio”, nonché in merito all’imminente introduzione dello stesso nel nostro sistema penale.
Come noto, infatti, l’autoriciclaggio assume rilevanza solo in ambito amministrativo, mentre non è rilevante in ambito penale.
Ebbene, nei giorni scorsi era stata annunciata l’introduzione dello stesso già nel provvedimento sulla volontary disclosure che il Consiglio dei ministri stava per approvare.
Si parlava pertanto dell’entrata in vigore di questa nuova disposizione già da agosto 2014, al fine di garantire la massima efficacia nella repressione degli illeciti finanziari.
Infatti, con la nuova disposizione sarebbe stato punito anche colui che aveva commesso (o concorso a commettere) il reato presupposto.
Tuttavia, il reato di autoriciclaggio è successivamente sparito dal decreto legge sulla volontary disclosure, ragion per cui tutte le attese sono ora rimandate al prossimo D.L. sicurezza.
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