Per tali ultime fattispecie la norma prevede la pena edittale della sola multa; tuttavia, per effetto del “Decreto Depenalizzazione”, la sanzione penale è sostituita da quella amministrativa pecuniaria; di conseguenza, per l’accertamento di tali violazioni si applicano in toto le regole previste per la contestazione delle violazioni sancite dall’art. 57 del D.Lgs. n. 231/2007.
Più in dettaglio, l’accertamento delle violazioni amministrative disciplinate dai predetti articoli del D.Lgs. n. 231/2007 segue le regole della Legge n. 689/1981, con le varianti disposte dall’art. 60 del medesimo decreto.
Avvio del procedimento sanzionatorio – Il procedimento di accertamento delle violazioni alla normativa antiriciclaggio si instaura con la contestazione della violazione al soggetto responsabile e all’eventuale obbligato in solido.
La contestazione viene formalizzata mediante redazione di apposito verbale di contestazione che rappresenta l’avviso al trasgressore che l’Amministrazione è a conoscenza di fatti e prove dai quali può scaturire l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
L’art. 60 del D.Lgs. n. 231/2007 demanda in via esclusiva l’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 57 e 58 al personale appartenente ai seguenti enti:
in relazione ai loro compiti istituzionali e nei limiti delle loro attribuzioni.
Prescrizione delle violazioni antiriciclaggio – Ai sensi dell’art. 28 della Legge 689/1981, il diritto dello Stato alla riscossione dell’importo relativo alla sanzione amministrativa si prescrive in cinque anni dal giorno della commissione della violazione.
Di conseguenza, decorso un quinquennio dall’epoca della commissione della violazione antiriciclaggio, non sarà più possibile sanzionare la condotta.
Il decorso della prescrizione è suscettibile, tuttavia, d’interruzione (secondo le norme del codice civile); in particolare costituiscono atti interruttivi:
L’orientamento prevalente della giurisprudenza tende a riconoscere efficacia interruttiva, oltre che al decreto sanzionatorio avente carattere ingiuntivo, anche all’atto di contestazione della violazione, in ragione della volontà dell’Amministrazione di riscuotere l’eventuale sanzione amministrativa.
Secondo il disposto dell’art. 2938 c.c., la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dall’interessato.
Memorie difensive e diritto di audizione – Il generale richiamo operato dal citato art. 60 alle disposizione della Legge n. 689/1981, comporta, tra l’altro, l’applicabilità di due rimedi difensivi attivabili prima ancora che l’Autorità competente decida in merito alla sanzionabilità del fatto comunicato dagli organi ispettivi in materia antiriciclaggio.
Ci si riferisce, in particolar modo, alle facoltà, previste dal primo comma dell’art. 18 della Legge n. 689/1981:
I predetti strumenti difensivi devono essere attivati entro 30 giorni dalla notifica della violazione che, negli ordinari controlli antiriciclaggio svolti dalla Guardia di Finanza nei confronti dei professionisti, avviene al termine dell’attività ispettiva con la consegna del verbale di contestazione.
La decisione dell’Autorità sanzionatoria – Ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 18, l’Autorità competente, una volta sentito il professionista che ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nella memoria difensiva, ha due possibilità:
In realtà sussiste un’ulteriore possibilità; l’Autorità competente potrebbe, infatti, richiedere all’ente ispettivo ulteriori elementi utili per raggiungere la propria decisione, anche alla luce delle deduzioni esposte dal professionista nei propri documenti difensivi.
Esecutività dell’ordinanza – Il pagamento ingiunto nell’ordinanza motivata va eseguito entro 30 giorni dalla relativa notifica, con le modalità disposte dall’Autorità sanzionatoria; Il termine è di 60 giorni per i residenti all’estero.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 18 citato, l’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo; ciò significa che, se il professionista non esegue il pagamento nei termini prescritti, l’Autorità sanzionatoria può iscrivere a ruolo le somme ingiunte, unitamente alle spese del procedimento, affidandone la riscossione a Equitalia (ovvero a “Riscossione Sicilia Spa” per il territorio della regione Sicilia).
Di norma, l’affidamento del ruolo all’Agente della Riscossione avviene dopo aver notificato al trasgressore un avviso di sollecito.
Inapplicabilità della definizione agevolata dei ruoli – Sui carichi esattoriali de quibus, peraltro, non si rende applicabile l’istituto della definizione agevolata, di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016 (convertito dalla Legge n. 225/2016).
Proprio la Legge di conversione al citato decreto ha inserito tra le esclusioni oggettive dal perimetro della definizione agevolata, la lett. e-bis) al comma 10, che contempla “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.
In altri termini, nella compilazione della dichiarazione con modulo DA1, la cui presentazione entro il 31 marzo 2017 costituisce condizione necessaria per accedere alla sanatoria, non possono essere indicate cartelle di pagamento concernenti somme a ruolo a titolo di sanzioni in materia antiriciclaggio.
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