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Antiriciclaggio: in GU il decreto attuativo della IV direttiva

20 Giugno 2017silvanaNews

GAZZETTA UFFICIALE

Il 19.06.2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 – Supplemento Ordinario n. 28 – il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e attuazione del regolamento UE n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

Il Decreto Legislativo approvato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva UE 2015/849, introducendo nuove disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e contro il finanziamento del terrorismo.

In particolare sono state approvate disposizioni più severe in termini di sanzioni allo scopo proprio di contrastare con forza le attività criminali, intervenendo in modifica al Decreto Legislativo n. 231 del 21.11.2007 avente per oggetto “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 14.12.2007 – Supplemento Ordinario n. 268.

Il Decreto Legislativo di attuale pubblicazione prevede un inasprimento delle sanzioni per chi si sottrae all’obbligo di verifica della clientela e di segnalazione all’Autorità competente di eventuali operazioni ritenute sospette e riconducibili ad attività criminose o destinate a finanziare le attività terroristiche.

Stabilisce alcune importanti definizioni come quelle di “riciclaggio” e di “finanziamento al terrorismo”.

Vediamo in particolare:

Con il termine “riciclaggio” si intende una serie di condotte ed operazioni, già identificate nei provvedimenti di legge, poste in essere nella consapevolezza che le risorse provengono da operazioni illecite e criminose; in particolare tali condotte possono consistere:

• conversione o trasferimento di beni al fine di occultarne la provenienza illecita;
• occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza o disposizione, della proprietà dei beni o dei diritti reali sugli stessi;
• acquisto, detenzione o utilizzo di beni provenienti da operazioni illecite e criminose;
• partecipazione alle operazioni di cui sopra allo scopo di favorirne l’esecuzione.

Con il termine “finanziamento al terrorismo” si identificano tutte quelle operazioni finanziarie dirette a fornire le risorse economiche utilizzabili per il perpetuarsi di operazioni terroristiche e criminose.

I soggetti destinatari di queste norme, divenute ora operative, in particolare sono:

• persone fisiche e persone giuridiche che operano nell’ambito delle operazioni finanziarie;
• professionisti che per la propria attività di consulenza sono tenuti all’osservanza di specifici obblighi legati alla verifica della clientela e alla segnalazione alle autorità competenti (Direzione investigativa Antimafia – Dia, Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza, Comitato di sicurezza finanziaria presso il ministero dell’Economia e delle Finanze), delle operazioni eventualmente ritenute sospette. Con riferimento a questi soggetti si ricorda che assumerà rilevanza penale la condotta di coloro che nell’ambito della propria attività di verifica della clientela provvederà a falsificare i dati relativi alla clientela, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e natura dell’operazione o che acquisiscano o conservino informazioni non veritiere al fine di pregiudicare il corretto trattamento e conservazione dei dati e delle informazioni.

Il Decreto n. 90 del 25.05.2017, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha anche ampliato la platea dei soggetti qualificati quali “persone politicamente esposte” nei confronti dei quali potranno essere effettuati controlli più serrati. Si tratta in particolar modo di:

• cariche dello Stato;
• ministri e parlamentari;
• vertici della magistratura;
• assessori e consiglieri regionali;
• parlamentari europei;
• Direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere;
• Sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15000 abitanti;
• vertici delle società da questi partecipate.

Per effetto del Decreto n. 90 del 25.05.2017 escono rafforzate le competenze della Direzione Antimafia e antiterrorismo, inasprite le sanzioni con separata applicazione in relazione ai soggetti che hanno commesso la violazione.

Il Decreto istituisce anche il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust al fine di consentire la trasparenza e adottare nuovi strumenti più efficaci in materia di contrasto all’attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento alle attività terroristiche. In relazione a quest’ultimo aspetto è prevista l’istituzione presso il Registro delle Imprese di un’apposita sezione contenente le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali.

Autore: Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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