Aliquota IVA agevolata beni significativi – L’art. 7, co.1, lett. b), L. 488/1999. prevede la concessione dell’aliquota IVA del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie su “fabbricati a prevalente destinazioni abitativa privata”. L’aliquota IVA agevolata viene concessa alle prestazioni di servizi rese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Restano escluse dell’agevolazione le cessioni di beni. Fanno eccezione i c.d. beni di valore “significativo”, individuati dal D.M.29.12.1999.
Per i beni cosiddetti di “valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
In presenza di beni di valore significativo, l’agevolazione si applica entro il seguente limite:
• sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.
Esempio – Corrispettivo fornitura con posa impianti di sicurezza per euro 20.000
Impianto di sicurezza valore di euro 12.000
20.000 – 12.000 = 8.000 (valore della prestazione, compreso materie prime e semilavorati)
L’aliquota del 10% si applicherà:
• al valore della prestazione pari ad 8.000 euro;
• e al corrispettivo per l’impianto di sicurezza per euro 8.000.00. La restante parte (4.000) sconterà l’aliquota IVA del 22%.
I chiarimenti della C.M. 12/E/2016 – Come accennato in premessa, nella C.M. 12/E/2016 è stato chiesto all’Amministrazione Finanziaria se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio. Questo significa in termini pratici aumentare il valore della prestazione e ridurre il valore dei beni significativi, con un’ampia applicazione dell’aliquota IVA ridotta.
La risposta fornita dall’Amministrazione Finanziaria è quella di valutare se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso o invece possegga una sua autonoma funzionalità. Nel primo caso, il valore del componente o della parte staccata confluisce nel valore del bene significativo, mentre nel secondo caso il valore del componente o della parte staccata confluisce nel valore della prestazione. Solo in quest’ultimo caso si ha un’applicazione ampia dell’aliquota agevolata.
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